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Le attività delle autorità di vigilanza del mercato in materia di DPI

Come si è anticipato, il capitolo VII del Regolamento UE 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 in materia di DPI, tratta di “atti delegati e atti di esecuzione”.

Infatti, allo scopo di “tener conto dei progressi e delle conoscenze in ambito tecnico o dei nuovi dati scientifici riguardo alla categoria di uno specifico rischio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati …. al fine di modificare l’allegato I riclassificando il rischio da una categoria a un’altra”.

E allora, “uno Stato membro che abbia perplessità sulla classificazione di un rischio in una specifica categoria di rischio di cui all’allegato I, informa immediatamente la Commissione di tali perplessità e fornisce motivazioni a sostegno. Ma “prima di adottare un atto delegato la Commissione procede a una valutazioneapprofondita dei rischi che rendono necessaria una riclassificazione e degli effetti di quest’ultima”.

Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal21 aprile 2018.

Ultimo argomento del Regolamento UE che ci sembra opportuno di far rilevare è la procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi.

Così si legge nell’art. 38: “Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un DPI disciplinato dal …. regolamento presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, effettuano una valutazione del DPI interessato che contempli tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento….. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorità di vigilanza del mercato.

….Se nel corso della valutazione …. le autorità di vigilanza del mercato concludono che il DPI non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato:

a) di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il DPI conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarlo dal mercato o
b) di richiamarlo entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi”.

Ancora l’art. 38.  1) “Qualora ritengano che la non conformità non sia limitata al territorio nazionale, le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che hanno chiesto all’operatore economico di prendere.
2) L’operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutti i DPI interessati che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione.
3) Qualora l’operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro il periodo fissato, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione dei DPI sul loro mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per richiamarli.
4) Le autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tali misure”.

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