18 Ott

ROMA – Comunicazione infortunio sul lavoro. Inail con circolare n.42 del 12 ottobre ha rilasciato le prime indicazioni operative per la comunicazione all’Istituto e quindi al Sinp a fini statistici e informativi degli infortuni sul lavoro con assenza di almeno un giorno escluso quello dell’eventoAi sensi dell’art. 3, comma 3-bis, del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, che ha modificato l’articolo 18, comma 1–bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’obbligo riguarda tutti i datori di lavoro e tutte le polizze anche di enti non Inail e private. La comunicazione deve avvenire entro 48 ore dal certificato medico. Il nuovo servizio online Inail è disponibile dal 12 ottobre, ed è Comunicazione di infortunio, accessibile dai titolari di abilitazione con le credenziali già in possesso. In caso di problemi tecnici l’adempimento dovrà essere assolto via Pec con modulo apposito da inviare alla Sede territoriale competente.

Il servizio interessa le seguenti gestioni:

  • “gestione industria, artigianato, servizi e pubbliche amministrazioni titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat), nel seguito denominata Iaspa;
  • gestione per conto dello Stato;
  • settore navigazione marittima, titolari di posizione assicurativa navigazione
    (Pan);
  • gestione agricoltura;
  • datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private”.

Nel servizio stesso è disponibile la possibilità di convertire la Comunicazione in Denuncia/comunicazione di infortunio in caso di evento che si estenda oltre i tre giorni. Si ricorda infatti che “Resta inteso che per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, apportate, da ultimo con decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, secondo le indicazioni fornite con le circolari Inail rilasciate al riguardo.

L’obbligo della comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui al richiamato articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”.

Previste sanzioni da 548 euro fino a 1972,80 per ritardo di un solo giorno della Comunicazione di infortunio.

Per quanto riguarda datori di lavoro agricoli e privati assicurati con altri enti o polizze private sarà necessario l’utilizzo del profilo Utente con credenziali dispositive. Gli intermediari infine potranno ricevere delega e inviare anche la Comunicazione di infortunio per datori agricoli e non assicurati Inail.

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