I quesiti sul decreto 81: la formazione si trasferisce con il lavoratore?
Quesito
Se un lavoratore, formato come lavoratore secondo i contenuti dell’accordo Stato Regione del 2011 nonché come operatore addetto alla conduzione dei carrelli elevatori, viene trasferito in un’altra azienda avente la stessa tipologia di attività e di rischio, il nuovo datore di lavoro ha l’obbligo di reiterare tutta la formazione o può usufruire di quella pregressa recuperando ad esempio le attestazioni di frequenza e i titoli abilitativi dalla precedente azienda?
Risposta
Un quesito analogo a quello formulato è stato già posto in passato ed è stato pubblicato su Puntosicuro (I quesiti sul decreto 81: la formazione di lavoratori presso più aziende) riguardante la formazione di un lavoratore occupato a part-time presso più datori di lavoro. Nel rispondere a quel quesito sono state fatte delle considerazioni che possono essere ripetute per riscontrare al quesito ora formulato che riguarda il trasferimento di un lavoratore da un’azienda a un’altra che svolge un’attività dello stesso tipo e con lo stesso livello di rischio della precedente.
Ai casi del tipo di quello segnalato con il quesito che si riscontra si possono applicare le indicazioni che la Conferenza Stato Regioni ha fornito con l’ Accordo del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti e precisamente al punto 8 relativo ai crediti formativi nel caso della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o all’inizio di nuova utilizzazione nel caso della somministrazione di lavoro.
Secondo il punto 8 dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti infatti riguardante il riconoscimento dei crediti formativi, nel caso, posto sotto la lettera a., della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o di inizio di una nuova utilizzazione in caso di somministrazione:
“Qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta”.
In sostanza quindi secondo l’Accordo Stato Regioni, mentre la formazione generale ha un valore permanente e cioè costituisce un credito formativo per qualsiasi settore nel quale il lavoratore va ad operare e non deve essere pertanto ripetuta potendo in tal caso un datore di lavoro usufruire della formazione già impartita da un precedente datore di lavoro, per quanto riguarda la formazione specifica invece bisogna valutare se quella che il lavoratore ha già acquisita sia idonea e sufficiente con riferimento ai rischi che lo stesso lavoratore può correre nella nuova azienda.