Blog Single

12 Dic

Il datore di lavoro deve verificare adeguatezza e completezza del DVR

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso Thyssenkrupp (Cassazione Penale, Sez.Un., 18 settembre 2014 n.38343), hanno chiarito che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale “peculiare figura istituzionale del sistema prevenzionistico […], insieme al medico competente, svolge un importante ruolo di collaborazione con il datore di lavoro”.

 

In particolare, l’RSPP “svolge una delicata funzione di supporto informativo, valutativo e programmatico ma è priva di autonomia decisionale: essa, tuttavia coopera in un contesto che vede coinvolti diversi soggetti, con distinti ruoli e competenze. In breve, un lavoro in équipe.”

 

In tal senso, il ruolo svolto dai componenti del SPP “è parte inscindibile di una procedura complessa che sfocia nelle scelte operative sulla sicurezza compiute dal datore di lavoro. La loro attività può ben rilevare ai fini della spiegazione causale dell’evento illecito. Si pensi al caso del SPP che manchi di informare il datore di lavoro di un rischio la cui conoscenza derivi da competenze specialistiche.”

 

Diversamente, si “rischierebbe di far gravare sul datore di lavoro una responsabilità che esula dalla sfera della sua competenza tecnico-scientifica.”

 

Così premessa e definita l’area di competenza dell’RSPP in relazione a quello che la giurisprudenza identifica ripetutamente come il perimetro delle “competenze specialistiche” attribuite dalla legge a tale soggetto, la Suprema Corte ( Cassazione Penale, Sez.IV, 23 gennaio 2017 n.3313) non manca dall’altra parte di sottolineare che, come noto, “il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs.n.81 del 2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori”.

 

Una sentenza dell’anno scorso (Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311) poi, ricorda che “il contenuto di tale documento è chiaramente definito dall’art.2 lett.q) del citato d.lgs., laddove parla di “valutazione globale di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestando la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza”.”

 

E aggiunge un elemento essenziale ai fini della concreta ricostruzione delle prerogative del datore di lavoro e dell’RSPP in relazione al DVR.

 

La Cassazione precisa infatti in tale pronuncia che, se da un lato “per la redazione di tale documento, fondamentale per lo svolgimento in sicurezza della vita lavorativa all’interno di ogni azienda, il datore di lavoro può avvalersi della collaborazione di un professionista, prevedendo la legge la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, tuttavia l’ausilio che tale soggetto presta  per la “redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez.4, n.27295 del 2/11/2016, Rv.270355), con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (Sez.4, n.22147 del 11/2/2016, Rv.266859).”

 

Nel caso di specie trattato dalla pronuncia, in cui erano presenti “carenze evidenti del DVR”, la Corte sottolinea che dato il “carattere non delegabile dell’obbligo di valutazione dei rischi inerenti l’attività aziendale gravante sul G.G. [datore di lavoro, n.d.r.], i giudici di appello hanno ritenuto, con motivazione corretta in diritto ed immune da censure, che la collaborazione prestata dal responsabile del servizio di protezione e prevenzione nello svolgimento di tale attività e nell’individuazione delle misure atte a fronteggiare i rischi presenti in azienda, non esimeva il datore di lavoro dal sottoporre il documento redatto dal professionista ad una approfondita analisi critica e verifica circa la concreta individuazione e indicazione della evidenziata situazione di palese rischio e delle misure precauzionali atte a fronteggiarlo. […]

Di qui la colposa condotta omissiva del datore di lavoro, il quale, a fronte di un DVR così inidoneo a consentire in sicurezza il lavoro cui era addetto il C.P. [lavoratore, n.d.r.], non ha svolto alcun doveroso controllo sul contenuto del documento, imponendone al professionista incaricato le necessarie integrazioni.”

In una pronuncia di qualche anno fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147)“la ricorrente [datrice di lavoro, n.d.r.], proprio al fine di valutare correttamente la presenza di rischi, è ricorsa all’ausilio di una società accreditata …, la P. s.r.l., che ha sviluppato il documento, ricorrendo, quindi, ai fini dell’esonero da responsabilità, il principio dell’affidamento nell’altrui condotta.”

 

Tuttavia – precisa la Corte in ordine all’applicazione di tale principio al caso specifico – “la censura, sebbene condivisibile in diritto, non coglie nel segno avendo la Corte del merito collegato, in riferimento a quello specifico rischio, come ampiamente illustrato, la condotta della ricorrente alla causazione dell’evento.”

 

In particolare, per quanto riguarda il “dedotto principio dell’affidamento, quale esonero da responsabilità, la ricorrente dimentica che il datore di lavoro è l’unico destinatario degli obblighi prevenzionali e, quand’anche abbia delegato [commissionato, n.d.r.] ad altri la stesura del documento di valutazione dei rischi, non di meno è tenuto, nel momento della sua attuazione, a verificarne la completezza e l’efficacia, adempimento che la M.A. [datrice di lavoro, n.d.r.] non ha svolto, attesa l’evidente inadeguatezza del documento, come prima evidenziato.”

 

Il principio per cui il datore di lavoro è tenuto a verificare il contenuto del documento di valutazione dei rischi è risalente nel tempo.

 

A titolo di esempio, possiamo richiamare alla memoria una importante sentenza di quasi dieci anni fa ( Cassazione Penale, Sez.IV, 4 febbraio 2010 n.4917) che affronta tale questione in relazione al tema delle informazioni (un tema – quello delle informazioni – rispetto al quale, per una analisi giurisprudenziale più aggiornata, si veda anche il contributo “Le informazioni che l’RSPP deve acquisire “di sua iniziativa” per la VR”, pubblicato su Puntosicuro del 23 marzo 2017 n.3976).

 

Tale pronuncia aveva affermato il principio secondo cui, nel caso specifico, “il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate”.

 

Ricostruiamo molto sinteticamente la vicenda di cui si è occupata la Cassazione.

 

Con questa sentenza, la Corte aveva confermato la responsabilità di un datore di lavoro (ed escluso quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per un infortunio occorso ad un lavoratore il quale, durante il turno di lavoro notturno (22,00-6,00), mentre era intento alle operazioni di pulizia all’interno di un silo contenente grano in fase di svuotamento era venutosi a trovarsi disteso sulla superficie granaria sulla quale si muoveva, e, non percependo il progressivo assorbimento del suo corpo all’interno della massa di grano, era rimasto poi completamento coperto dal grano decedendo per asfissia.

 

La Cassazione aveva precisato che “quanto alla posizione di garanzia del F. [datore di lavoro, n.d.r.] va innanzi tutto sottolineato che, per come accertato in sede di merito, l’ing. Pa. [RSPP, n.d.r.] era stato incaricato dell’individuazione dei fattori di rischio e dell’elaborazione delle misure di prevenzione e delle procedure di sicurezza.

Il detto professionista aveva predisposto una relazione nella quale però non era stata esaminata la specificità della mansione svolta dagli operai all’interno dei silos e pertanto aveva omesso ogni valutazione dei rischi collegabili alla stessa.”

 

A fronte della contestazione di tale omissione, “l’ing. Pa. [RSPP] aveva dichiarato di non essere a conoscenza di tale lavorazione: dunque, in assenza di informazioni rilevanti che avrebbero dovuto essere fornite da persone informate, “in primis” il datore di lavoro, l’ing. Pa. non aveva mai fatto riferimento, nella sua relazione, all’operazione di pulizia delle celle granarie.”

 

Pertanto “l’omessa previsione, da parte dell’ing. Pa., dei rischi correlati alle operazioni di pulizia all’interno delle celle granarie, è pienamente riconducibile al F. [datore di lavoro, n.d.r.] il quale era perfettamente a conoscenza delle caratteristiche del luogo, del tempo e delle più rilevanti circostanze concernenti lo svolgimento del lavoro di pulizia all’interno dei silos, cosi come puntualmente e dettagliatamente posto in evidenza dai giudici di seconda istanza.”

 

La Cassazione aveva concluso dunque che nel caso di specie “il Datore di lavoro avrebbe dovuto controllare la relazione predisposta dall’ing. Pa. [RSPP] onde poter segnalare al detto professionista quelle attività del ciclo produttivo eventualmente ignorate (come poi in concreto si è verificato) nella valutazione dell’attività aziendale ai fini della pianificazione dei rischi.”

Pertanto “l’omissione di tale controllo vale a concretizzare un evidente profilo di colpa.”

 

Concludiamo questa breve rassegna (condotta come sempre senza pretese di esaustività) illustrando sinteticamente una più recente sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 12 giugno 2017 n.29062) con cui la Suprema Corte ha confermato la responsabilità di un datore di lavoro per il reato di lesioni personali colpose “ai danni del lavoratore S.R., dipendente della detta società con qualifica di operaio addetto ai servizi generali di stabilimento, e della contravvenzione di cui all’art.28, comma 2, lett.b), D.lgs.n.81/08 per aver adottato un documento di valutazione dei rischi carente in punto di individuazione delle misure di prevenzione e protezione correlate con le operazioni svolte con il carrello elevatore nel reparto oli.”

 

In particolare il lavoratore “doveva movimentare una cisterna utilizzata per trasportare l’olio esausto proveniente dal reparto di lavorazione e destinato al reparto trattamento oli” “aveva quindi prelevato la cisterna, del peso di circa 900/1000 kg., mediante il carrello elevatore, utilizzando le forche del mezzo e bloccandole all’altezza di circa un metro da terra per consentire il travaso dalla cisterna all’altro serbatoio; per eseguire tale operazione si era quindi posizionato davanti alla cisterna e mentre si accingeva ad avvitare il tubo corrugato al rubinetto, la cisterna era caduta improvvisamente e lo aveva travolto procurandogli fratture alla gamba sinistra.”

 

Era stato “documentalmente provato che l’operazione che stava eseguendo il S.R. non era stata presa in considerazione al fine di valutare il rischio specifico”.

 

La sentenza specifica altresì che tale “rischio specifico e la previsione degli accorgimenti tecnici idonei a neutralizzarlo non erano stati considerati nel DVR, predisposto da un’azienda specializzata del settore, e ciò perché nei dieci anni precedenti non si era mai verificato alcun inconveniente o sinistro collegato a tale operazione di travaso.”

 

Peraltro “nella evidente consapevolezza della carenza del DVR, il datore di lavoro aveva organizzato un corso di formazione “fast training”, cui il S.R. aveva partecipato, risultato però in concreto inadeguato.”

 

Rispetto al tema che ci occupa, la Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’Appello, la quale “reputava sussistente il profilo psicologico della condotta, non potendo l’imputato essere scagionato né per le sue specifiche qualità e cariche sociali, né per il passivo affidamento al DVR elaborato da un’impresa terza, la quale aveva comunque evidenziato come “remoto” il rischio oggettivo di investimento per scivolamento della cisterna dai supporti del carrello elevatore ed aveva predisposto misure preventive palesemente inadeguate.”