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31 Dic

I Sistemi di Gestione e le responsabilità per infortunio: le sentenze

Introduciamo questa breve rassegna – condotta come sempre senza pretese di esaustività – illustrando due interessanti pronunce che sono state selezionate per il loro interesse e che hanno sottoposto a verifica l’adozione e l’efficace attuazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza secondo lo standard BS OHSAS 18001:2007 da parte di due aziende in relazione alla valutazione dell’idoneità a fini esimenti del Modello organizzativo previsto dall’art.30 D.Lgs.81/08 e dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs.231/01.

Seguirà l’analisi di una sentenza di Cassazione dell’anno scorso che, nel pronunciarsi sulla responsabilità penale di tre persone fisiche per un infortunio sul lavoro, ha affrontato il tema del rapporto esistente (con riferimento al caso specifico) tra i Sistemi di Gestione Qualità – e relative istruzioni operative – e le procedure contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L’implementazione e la concreta attuazione del Sistema di Gestione BS OHSAS 18001 in relazione all’idoneità del Modello Organizzativo 231: una importante sentenza di merito del 2016 e una sentenza di Cassazione Penale di quest’anno

Analizziamo il primo dei due casi giurisprudenziali.

La vicenda processuale su cui si è pronunciata l’importante sentenza Tribunale di Catania, IV Sez. Pen., 14 aprile 2016 n.2133 “trae origine dalla morte di due operai, V.G. e C.F.L., in un cantiere di R.F.I., che si assume avvenuta per violazioni della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

 Ad R.F.I., quale persona giuridica, viene contestato l’illecito amministrativo di cui all’art.25-septies D.Lgs.231/01, in relazione al reato di omicidio colposo con violazione di norme di salute e sicurezza commesso – nell’interesse e a vantaggio di R.F.I. – da C.C. (che viene ritenuto colpevole) quale “1° tecnico della manutenzione della R.F.I. e soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza dei dirigenti di unità organizzativa dotata di autonomia […], i quali rendevano possibile la commissione del reato presupposto non seguendo le regole organizzative interne poste a tutela dell’incolumità dei lavoratori e non vigilando sul rispetto delle stesse da parte del personale dipendente.”

 Nel corso del procedimento, tra gli altri, “era stato sentito il consulente tecnico della difesa, Ing. …, già responsabile del sistema di gestione integrale della sicurezza di R.F.I. All’esito dell’esame, veniva acquisito l’elaborato tecnico redatto dal consulente.”

 Il Tribunale esclude la configurabilità in capo ad R.F.I. della responsabilità amministrativa della stessa quale persona giuridica in virtù della mancata sussistenza dei presupposti di cui all’art.5 del D.Lgs.231/01 oltre che per la dubbia ricorrenza dell’interesse o vantaggio (data l’estemporaneità della condotta della persona fisica) e per assenza di colpa di organizzazione “atteso che […] i due cantieri di lavoro erano stati correttamente organizzati, con sufficiente dotazione di uomini e mezzi.”

 E’ interessante notare come il Tribunale a questo punto del ragionamento sottolinei e valorizzi le seguenti circostanze: “sotto altro profilo, deve rilevarsi che la difesa di R.F.I. S.p.A. ha prodotto copia del “Modello Organizzativo e di Gestione” ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.231/2001, parte generale e parte speciale, nell’edizione del febbraio 2006. Agli atti v’è, inoltre, copia delle due versioni successive del M.O.G. adottato da R.F.I., datate …, dei verbali di riunione del CGL sulla sicurezza sul lavoro, delle certificazioni di conformità agli standard internazionali rilasciata a R.F.I. nel luglio 2006 (Sicurezza della Circolazione Treni e dell’Esercizio Ferroviario – ISO 9001/2000-, “Salute e Sicurezza sul Lavoro” – BS-OHSAS 18001/1999-, “Tutela Ambientale”- ISO 14001/2004) e delle successive conferme alle scadenze triennali, nel 2009 e nel 2012.” (Si vedano in proposito anche Tribunale di Milano, Sez.VI, 24 settembre 2014 n.7017 e Tribunale di Milano, 26 giugno 2014, Martorelli).

 Ancora più nel dettaglio, la sentenza precisa che “lo stato dell’arte è stato efficacemente riassunto dall’ing. … nella relazione di consulenza tecnica depositata.

Ad essa si può quindi fare ampio riferimento, in quanto esaustiva e riscontrata dalla documentazione prodotta.

Nell’elaborato viene ripercorsa l’adozione, il 27 settembre del 2004, da parte del Consiglio di Amministrazione di R.F.I. S.p.A., del “Modello di Organizzazione e di Gestione” (MOG) aziendale, successivamente aggiornato nel 2006, 2009 e 2012.

Si espone che R.F.I., fin dai primi anni 2000, aveva elaborato un apposito Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro -SGSL-, risultato conforme allo standard internazionale BS-OHSAS 18001, come da certificazione rilasciata nel luglio 2006.”

 Il Tribunale precisa che “il SGSL era una delle tre sezioni che componevano il Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza – SIGS -, che trattava in modo omogeneo i seguenti ambiti della sicurezza: Sicurezza della Circolazione Treni e dell’Esercizio Ferroviario; Sicurezza e Salute sul Lavoro; Tutela Ambientale. Esso era composto da una parte comune ai tre ambiti di sicurezza (Qualità, Lavoro, Ambiente), alla quale si aggiungeva una parte specifica per ognuno dei citati settori specialistici.

Il SIGS è stato recepito nel Modello Organizzativo e Gestionale (MOG) della società, di cui costituisce, quindi, una componente fondamentale.”

 Dunque “agli atti, come già anticipato, sono versate le copie del MOG adottate negli anni da R.F.I., a partire dal 2006 e le certificazioni di conformità del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro adottato da RFI allo standard internazionale BS-OHSAS 18001.”

 In conclusione, il MOG è ritenuto idoneo in quanto “la lettura del documento, nella versione coeva, quella del 2006, ne evidenzia la conformità ai requisiti indicati dall’art.7 D.L.vo cit., nonché dall’art.30 D.Lgs.n.81/2008. Nessun rilevo, o censura, è stata, peraltro, mossa dalla pubblica accusa al riguardo. E lo stesso è a dirsi per il profilo dell’efficace attuazione del modello.”

 Proseguiamo ora l’analisi passando alla seconda pronuncia giurisprudenziale cui si è fatto cenno (Cassazione Penale, Sez.IV, 8 luglio 2019 n.29538).

 Con questa sentenza la Corte ha sancito la responsabilità amministrativa – ai sensi del D.Lgs.231/01 – di una acciaieria, quale persona giuridica, in relazione alla condanna di tre persone fisiche ad essa appartenenti per il reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme di salute e sicurezza.

 Questi sinteticamente i fatti: l’infortunio si era verificato all’interno di un capannone del reparto verniciatura della acciaieria, “allorché il lavoratore dipendente R.M., operaio esperto, addetto al reparto verniciatura con qualifica di capo turno, dopo avere rimosso le protezioni, senza fermare l’impianto di verniciatura, definito “verniciatura nastro”, di recente installazione e destinato alla produzione di nastri in acciaio (coils) verniciati (che venivano “sbobinati” per passare in cabina verniciatura, verniciati, infine riavvolti per essere commercializzati), accedeva all’interno della zona pericolosa adiacente per verificare se i rulli della zona denominata “briglia 4” fossero la causa di un difetto rilevato sul nastro e, svolgendo tale operazione, rimaneva incastrato con il braccio sinistro tra il rullo di trascinamento e quello preminastro, con conseguente distacco dell’arto” e decesso del lavoratore.

Per quanto concerne la responsabilità della persona giuridica, prima in Corte d’Appello e poi in Cassazione è stato “ritenuto il reato presupposto in capo agli imputati e la mancanza di un’efficace attuazione, da parte dei dirigenti aziendali, del modello organizzativo e di gestione adottato dalla società per prevenire reati della specie di quello contestato (tradottasi nella mancata previsione di modalità operative di ricerca e soluzione in sicurezza dei difetti sui nastri dell’impianto di verniciatura e nella mancata individuazione delle modalità di controllo dei sistemi di sicurezza installati sulla medesima linea produttiva)”, nonostante l’azienda avesse implementato un Sistema di Gestione SSL secondo lo standard OHSAS 18001.

La Cassazione precisa in merito che, “quanto al modello organizzativo, […] l’Acciaieria A. S.p.A. ne aveva adottato uno, certificato conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007 che, tuttavia, per come emerso dalla relazione del personale ASL, non era stato efficacemente attuato, poiché la procedura non riportava le modalità operative di ricerca e soluzione del difetti sul nastro, quell’attività, cioè, alla quale era intento il R.M. al momento dell’infortunio.”

 Pertanto, “mancando un monitoraggio sulle misure prevenzionistiche, la procedura non era stata adeguata ai rischi effettivamente esistenti in quello specifico segmento di attività, essendo pure emerso dalle relazioni semestrali che l’organismo di vigilanza non aveva posto in essere, a causa di ritardi aziendali, le attività propedeutiche a tali controlli.”

 Da tutto ciò la Cassazione conclude che “il modello organizzativo adottato, sebbene conforme alle norme BS OHSAS 18001:2007, non era stato efficacemente attuato, come richiesto dall’art.6 co.1 lett.a) del d.lgs.231 del 2001: pur essendosi provveduto all’analisi dei rischi con riferimento all’impianto di verniciatura e, segnatamente, all’attività dei capi turno, l’istruzione operativa predisposta era incompleta (IO VERN 01 del 18/01/2014) rispetto alle modalità di ricerca e soluzione dei difetti sul nastro (l’attività, per l’appunto, che stava svolgendo la vittima nell’occorso).”

 Ed “inoltre, le istruzioni operative IO VERN 02 e 03 riguardavano altre figure professionali (addetto cabina verniciatura e addetto linea uscita verniciatura) e tutte le altre (da 04 a 015) erano riferibili alla manipolazione e allo stoccaggio di prodotti e smalti vari per impianti di verniciatura.”

 La Suprema Corte sottolinea poi che “ulteriori addebiti erano stati segnalati dalla ASL, anche con riferimento alle attività di audit e ai ritardi nella esecuzione delle attività previste dall’Action Plan (in particolare, nella redazione delle procedure per effettuare i controlli, poiché l’avvio delle attività di verifica in materia di salute e sicurezza era stata pianificata per il febbraio 2015).”

 Replicando alla difesa dell’azienda, la Cassazione specifica infine – confermando così la decisione della sentenza impugnata – che “il giudice d’appello non ha formulato le sue valutazioni sulla scorta di meccanismi presuntivi, né operato un’inammissibile sovrapposizione tra la violazione delle norme prevenzionali e la insufficienza delle procedure adottate: contrariamente a quanto affermato in ricorso, l’attenzione del giudice si è focalizzata sull’inefficace attuazione del modello adottato, sia con riferimento alla mancata previsione di istruzioni operative per l’attività di rilevamento del difetti sopra descritta; che avuto riguardo all’attività di monitoraggio, anch’essa inadeguata rispetto ai rischi esistenti e alla realizzazione di un sistema di vigilanza – da parte del competente organismo – che riguardasse l’attuazione del modello organizzativo e non la concreta osservanza, nei luoghi di lavoro, delle norme in esso previste, come affermato dalla difesa.”

 

I Sistemi di Gestione Qualità e le responsabilità penali delle persone fisiche per infortunio: le istruzioni operative del Manuale Qualità in relazione alle procedure del DVR

 

Concludiamo questa disamina con una sentenza di legittimità dell’anno scorso ( Cassazione Penale, Sez.IV, 20 luglio 2018 n.34311) che ha condannato per il reato di omicidio colposo il datore di lavoro, il direttore di stabilimento e l’RSPP di una S.r.l. per aver “consentito, cooperando tra loro con condotte indipendenti, che il C.P. [lavoratore, n.d.r.] eseguisse operazioni di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento di un impianto di betonaggio, installato presso la A. s.r.l., senza che, da parte del G.G., fosse stato redatto un DVR che individuasse i fattori di rischio connessi alle dette operazioni, necessarie prima dell’inizio di ogni ciclo di produzione di calcestruzzo e che comportavano l’ingresso di un lavoratore in zona ad alto rischio”.

 

Inoltre essi avevano disposto e consentito “che tali operazioni avvenissero in un impianto privo di una bobina di sgancio di minima tensione” e non avevano “predisposto […] una procedura di verifica, anche periodica, dell’efficienza delle sicurezze dell’impianto elettrico”.

 

Si imputava poi ai ricorrenti la “omessa individuazione dei fattori di rischio con riferimento all’esecuzione quotidiana delle attività di ingrassaggio delle parti interne della vasca di mescolamento del detto impianto, e di non aver contribuito all’elaborazione di un adeguato DVR da parte del datore di lavoro”.

Su questo ultimo punto, la sentenza precisa che il DVR era “un documento palesemente e incontestatamente lacunoso. A tali lacune non suppliva il sistema di qualità, invocato a difesa quale parte integrante e complementare del DVR, in quanto volto ad una finalità diversa, quella cioè di garantire la realizzazione del prodotto nel rispetto degli standards di qualità e sicurezza, in favore dei clienti. In ogni caso le istruzioni operative, che componevano il manuale del Sistema Qualità, elencavano semplicemente le operazioni da compiere, ma non si soffermavano sulle modalità di esecuzione ed i connessi rischi – anzi era prevista una pericolosa accensione della betoniera prima dell’ingrassaggio delle pale – e comunque non erano integrative del DVR, non presentando i contenuti legislativamente previsti per tale documento.”

Quanto infine alla posizione dell’RSPP, egli “assume di aver perfettamente adempiuto all’incarico affidatogli: in calce al manuale della sicurezza, della prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro del marzo 2011 si rimandava infatti agli allegati al manuale della sicurezza del 15.9.2004 ed alle procedure identificate nel manuale del sistema di qualità, nel quale ultimo erano state date le opportune indicazioni e prescrizioni su come dovesse essere svolta proprio l’attività di lubrificazione ed ingrassaggio in parola. Tale assunto difensivo […] comprova che l’imputato era pienamente consapevole del fatto che l’operazione di lubrificazione andava svolta quotidianamente e che, ciò nonostante, nel DVR e nei suoi aggiornamenti erano stati totalmente pretermessi i profili di rischio connessi allo svolgimento di tale attività, da sottoporre al datore di lavoro.”