COVID-19: indicazioni sulla sicurezza di avvocati e formatori
Tra le diverse attività che svolge l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ( Inail) sicuramente quella di promozione della prevenzione attraverso le attività di informazione, formazione e assistenza, è tra le più importanti per favorire un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Attività che è ancora più rilevante in una fase, come questa attuale, contrassegnata dall’emergenza sanitaria COVID-19 e dalla necessità di far conoscere e diffondere le misure di contenimento del virus SARS-CoV-2.
A questo proposito, come ricordato anche nel recente incontro Inail online “La nuova geografia degli spazi. I luoghi di lavoro nel tempo del Covid”, che si è tenuto il 2 dicembre 2020 durante la manifestazione Ambiente Lavoro 2020, l’Inail ha prodotto, per la sicurezza del personale interno all’Istituto, una serie di documenti che contengono specifiche indicazioni operative per l’emergenza COVID-19 in relazione a diverse attività lavorative.
Indicazioni operative che sono in coerenza con quanto riportato nel Documento tecnico “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla ripresa delle attività di Inail”, trasmesso con nota del 4 giugno 2020, e che possono essere utili ai nostri lettori per fornire alcuni utili spunti, anche all’esterno della struttura Inail, per la prevenzione del rischio SARS-CoV-2 in varie professioni e attività (avvocati, assistenti sociali, ricercatori, tipografi, …).
Ci soffermiamo oggi sul documento “Prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 alla ripresa delle attività lavorative Inail degli avvocati. Indicazioni generali e misure specifiche” – elaborato dalla Direzione centrale prevenzione e curato da Letizia Crippa e Andrea Rossi – che “individua i criteri per l’adozione delle misure tecniche ed organizzative da implementare al fine di consentire l’esecuzione in sicurezza delle attività professionali svolte dagli avvocati che prevedono l’accesso presso gli uffici giudiziari o presso altri luoghi (strutture esterne alla propria sede) in cui occorra recarsi per l’espletamento dell’attività professionale stessa”.
Nel documento sono poi fornite anche indicazioni generali per coloro che devono svolgere “attività di formazione presso terzi da svolgersi necessariamente in presenza, nei casi in cui non sussistano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza”. Inoltre le misure “riguardano anche i praticanti e il personale amministrativo, ove applicabili, secondo le funzioni da essi svolte”.
L’articolo affronta i seguenti argomenti:
- Le misure organizzative per lo svolgimento delle attività professionali
- Le misure propedeutiche alle attività svolte dagli avvocati
- Le misure generali per le attività degli avvocati e le attività di docenza
Le misure organizzative per lo svolgimento delle attività professionali
Il documento Inail riporta innanzitutto le “misure organizzative per lo svolgimento delle attività che prevedono accesso presso gli uffici giudiziari o presso altri luoghi in cui occorra recarsi per l’espletamento dell’attività professionale”.
Si indica che ai i fini dello svolgimento in sicurezza delle attività è necessario che gli avvocati:
- “ricevano, dal datore di lavoro, la formazione e l’informazione inerenti le indicazioni comportamentali specifiche per il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2;
- siano dotati di tutti i dispositivi di protezione individuali scelti in relazione al livello di rischio da SARS-CoV-2 presente nelle strutture presso cui si effettua l’attività;
- svolgano l’attività professionale secondo le prescrizioni del medico competente della propria struttura di appartenenza riguardo il rischio da SARS-CoV-2”.
Ed è necessario che “la struttura presso cui si effettua l’attività sia idonea sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale a poter svolgere in sicurezza le attività specificate, in relazione al rischio SARS-CoV-2”.
Le misure propedeutiche alle attività svolte dagli avvocati
Il documento riporta anche le misure propedeutiche alle attività svolte dagli avvocati.
A questo proposito si segnala che, “facendo riferimento anche alle misure di carattere generale impartite dalle autorità sanitarie locali”, occorre:
- assicurarsi che il responsabile della struttura presso cui dovrà essere svolta l’attività professionale abbia definito misure minime di prevenzione e protezione per la gestione del rischio SARS-CoV-2;
- richiedere preventivamente alla struttura ospitante di garantire la produzione di eventuale documentazione in formato digitale, evitando l’acquisizione di documenti cartacei;
- per le attività d’udienza e le altre attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari, l’avvocato e il coordinatore si informano preventivamente sulle modalità di svolgimento delle stesse presso i medesimi uffici e del rispetto dei protocolli eventualmente stipulati dai Consigli dell’Ordine;
- per le ulteriori attività da svolgersi presso enti pubblici e privati, l’accesso presso la struttura deve avvenire solo dopo che sia stato indicato, ove necessario, un referente incaricato dalla struttura avente la responsabilità di accompagnarlo all’interno della struttura stessa durante tutta l’attività. L’avvocato e il referente si coordinano e si informano reciprocamente sulle modalità di svolgimento dell’attività;
- privilegiare l’utilizzo del mezzo proprio al fine di raggiungere il luogo dell’attività e limitare l’utilizzo dell’autovettura a massimo 2 utenti (uno alla guida e uno sul sedile posteriore) se l’autovettura è da 4 posti; 3 utenti (uno alla guida e due sul sedile posteriore) se l’autovettura è da 5 posti;
- per le attività svolte al di fuori dei confini nazionali, prima della partenza sarà necessario verificare le regole vigenti nel luogo di destinazione e di transito, acquisire le informazioni sul protocollo anti-contagio della struttura ospitante e dotarsi dei Dpi messi a disposizione dal proprio datore di lavoro”.
Si precisa che per “misure minime” si intendono:
- il rispetto della distanza interpersonale;
- l’adozione di procedure per l’igienizzazione delle mani;
- le indicazioni per l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Dpi);
- le indicazioni per l’uso promiscuo di attrezzature elettroniche e dispositivi audio (es. microfoni).
Le misure generali per le attività degli avvocati e le attività di docenza
Riguardo poi alle misure generali per le attività professionali svolte dagli avvocati, e per le attività di docenza per formazione obbligatoria e specialistica, si indica che “la struttura presso cui si svolge l’attività professionale degli avvocati dovrà essere aderente ai protocolli emanati dalle Autorità competenti nazionali e/o regionali anche tenendo conto dei provvedimenti emanati dagli Ordini professionali nazionali e territoriali sulle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro”.
Laddove all’atto dell’accesso alla struttura o durante l’attività le condizioni di sicurezza intraprese non siano conformi a quelle previste e/o preventivamente comunicate, “l’avvocato dovrà tempestivamente segnalare le riscontrate difformità al responsabile della struttura per l’adozione degli interventi opportuni, al fine di garantire che l’attività venga svolta in sicurezza”.
In particolare gli avvocati in sede di accesso adotteranno le seguenti misure:
- “attenersi alle regole vigenti nella struttura in cui l’avvocato svolge la propria attività professionale;
- limitare la frequenza e la durata degli accessi al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività professionali;
- indossare i Dpi in dotazione in base al livello di rischio di contagio SARS-CoV-2;
- limitarsi ad accedere e sostare solo nelle aree e nei locali oggetto dell’attività ed evitare contatti con il personale della struttura, se non strettamente necessari all’attività da svolgere e, comunque, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e secondo le indicazioni fornite dalla struttura;
- utilizzare, ove predisposti, i servizi igienici della struttura, previsti per utenti, visitatori ed altro personale esterno”.
Riguardo poi alla formazione obbligatoria e specialistica in materia di salute e sicurezza, “fatto salvo quanto previsto dal presente paragrafo, quando deve essere necessariamente erogata dal formatore in presenza, nei casi in cui non vi siano le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona, il datore di lavoro della struttura dovrà garantire l’adozione delle seguenti misure:
- laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi omogenei;
- laddove possibile, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni;
- utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
- distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- che tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d’aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, indossino la mascherina chirurgica a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente;
- disponibilità di prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani per utenti e personale per garantire l’igiene frequente delle mani;
- l’igiene delle superfici e in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità”.