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15 Mar

La mancata cooperazione da parte del committente datore di lavoro

Ai fini dell’operatività degli obblighi di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, previsti attualmente dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro. E’ un principio questo che la Corte di Cassazione ribadisce in questa sentenza e che era stato già espresso da ultimo nella sentenza n. 1777 del 06/12/2018 della stessa Sezione IV, pubblicata e commentata dallo scrivente sul quotidiano del 10/6/2019. In quella circostanza la suprema Corte ebbe a rigettare il ricorso presentato dal committente di una fornitura di una partita di mangime condannato per il reato di omicidio colposo perché ritenuto responsabile per l’infortunio occorso all’autista di una ditta di trasporti rimasto folgorato durante le operazioni di scarico del mangime stesso in un silos ubicato nella sua azienda a seguito del contatto di un braccio metallico dell’autocarro contenente il mangime con una sovrastante linea elettrica in tensione.

Nel caso di cui alla sentenza in commento invece il committente datore di lavoro di una azienda, che aveva presentato ricorso per cassazione, era stato ritenuto responsabile per quanto occorso a un lavoratore dipendente di una ditta subappaltatrice, alla quale era stato affidato il trasporto nel suo stabilimento di un armadio metallico, rimasto mortalmente infortunato perché investito dallo stesso caduto per un difetto di ancoraggio verificatosi nella fase di scarico.

Anche in questa occasione la suprema Corte ha ritenuta legittima l’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. e quindi, concordemente ai giudici dei due primi gradi di giudizio, ha evidenziata la mancanza di una idonea azione di cooperazione e di coordinamento da parte del committente ma ha comunque annullata la sentenza di condanna, rinviandola per un nuovo esame alla Corte territoriale di provenienza, perché l’ha giudicata lacunosa in quanto non era stato individuato esattamente quale comportamento l’imputato avrebbe dovuto tenere, in adempimento dei suoi obblighi di cooperazione, per evitare l’evento senza tuttavia ingerirsi nella prestazione di competenza del subappaltatore.

Il fatto, le condanne e il ricorso per cassazione

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena a 8 mesi di reclusione e la provvisionale a favore delle parti civili ad euro 100.000 a favore di ciascuna di esse, confermando la condanna (con i doppi benefici e unitamente a quella del risarcimento del danno) del legale rappresentante di una società, committente di un servizio di trasporto di alcuni armadi metallici, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 del codice penale per aver cagionato, in cooperazione colposa con il datore di lavoro dell’infortunato il decesso di un dipendente di una ditta alla quale era stato subappaltato il trasporto di alcuni armadi metallici, con colpa consistita nell’omessa indicazione nel documento di valutazione dei rischi dei pericoli connessi alle operazioni di carico e nella conseguente omessa previsione della supervisione da parte di un proprio dipendente anche nella fase di ancoraggio, oltre che nell’omessa informativa nei confronti dell’appaltatore relativamente alle caratteristiche dell’oggetto da trasportare e alle corrette modalità di trasporto, in violazione degli artt. 26 e 28 del D. Lgs. n. 81 del 2008. Era successo al momento dell’incidente che uno degli armadi, caricato con carro ponte ed apposito muletto sul bilico, nel corso delle operazioni di ancoraggio, era caduto sulla vittima schiacciandone il torace.

 

Avverso la sentenza di condanna l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine agli artt. 40 del codice penale, 26, comma 2, lett. a e b, e comma 3, 28, comma 2 lett. d, 30 del D. Lgs. n. 81 del 2008, in quanto, da un lato, non era stata formulata una contestazione precisa, tale da consentire un’adeguata difesa, e, dall’altro, non era stato individuato il comportamento dallo stesso omesso che, in base ad un rigoroso giudizio controfattuale, avrebbe evitato l’evento quale il difetto del DUVRI, la cui integrazione non avrebbe certo investito l’impresa a cui era stato subappaltato il trasporto, o l’adozione di un sistema di prevenzione e protezione relativo all’ancoraggio dei carichi, operazione non di competenza del proprio personale, o il controllo circa la competenza dei dipendenti della società subappaltatrice del trasporto.

 

Il ricorrente ha evidenziata altresì la violazione degli artt. 40 e 41 del codice penale ed il vizio di motivazione potendo solo il datore di lavoro e non anche il committente del servizio di trasporto essere investito della posizione di garanzia relativamente alle condotte colpose del dipendente per il mancato uso di spalle di sicurezza, di distanziali e di cinghie diverse per i due armadi da scaricare.

 

Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione

Il ricorso è stato accolto dalla Corte di Cassazione. E’ indubbio, ha sostenuto la stessa, che gli obblighi che gravano sul datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 2008 sono strumentali alla tutela non soltanto dei suoi dipendenti, ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro o che siano coinvolti nel suo ciclo produttivo, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa, di talché, ove in tali luoghi o nel corso di tale ciclo produttivo si verifichino a danno del terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi, e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico.

 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, ha quindi aggiunto la Sez. IV, ai fini dell’operatività degli obblighi di cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, previsti attualmente dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 2008, occorre aver riguardo alle caratteristiche del fatto, essendo del tutto irrilevante la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro ed ha citato in merito la sentenza n. 1777 del 06/12/2018 della stessa Sezione IV la quale, nell’affermare il principio secondo cui, ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro (contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione) ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte, ha ritenuto irrilevante la veste civilistica del rapporto negoziale esistente tra le due imprese, in termini di contratto d’appalto o di contratto di trasporto, ed immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante della società committente per la morte per folgorazione dell’autista, dipendente di una diversa impresa, che, procedendo alle operazioni di scarico di una partita di mangime nei silos della committente, aveva toccato con il braccio metallico in dotazione all’autocarro i sovrastanti conduttori elettrici ad alta tensione.

 

Fermi tali principi, correttamente individuati dai giudici di merito, la Corte di Cassazione ha tuttavia ritenuta lacunosa la sentenza impugnata in quanto non aveva individuato quale comportamento l’imputato, in adempimento dei suoi obblighi di cooperazione, avrebbe dovuto tenere correttamente per evitare l’evento, senza, tuttavia, ingerirsi nella prestazione di competenza del subappaltatore. La sentenza in particolare, secondo la Sez. IV, non aveva chiarito se il crollo di uno degli armadi sull’autista era stata la conseguenza di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alle specificità del bene da trasportare o del luogo di lavoro in cui era stata eseguita l’operazione, che il committente quindi, in adempimento del suo obbligo di cooperazione, avrebbe dovuto prevenire ed evitare con specifiche istruzioni e/o assistenza, ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. n. 81 del 2008, oppure, al contrario, di un errore esecutivo nella manovra di ancoraggio collegato alle specificità del mezzo di trasporto e delle sue dotazioni o semplicemente all’essenza stessa dell’ancoraggio, rientrante nelle competenze specifiche del vettore.

 

I giudici di merito, difatti, secondo la Sezione IV si erano limitati ad affermare in modo generico che se fosse stato presente, durante le operazioni di ancoraggio del carico sul bilico, una figura designata dal committente per sovrintendere alle operazioni di ancoraggio, sarebbe stato possibile evitare (con opportuni interventi di istruzione, raccomandazione, dissuasione, etc.) che venissero posti in essere gli errori esecutivi causa del collasso degli armadi e dell’evento letale.

 

La Corte di Cassazione, in conclusione, in accoglimento di tale motivazione, ha annullata la sentenza impugnata rinviandola per un nuovo giudizio a altra Sezione della Corte di Appello di provenienza.