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02 Apr

COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali

In questi mesi l’emergenza COVID-19  ha focalizzato l’attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la vaccinazione costituisce oggi l’arma fondamentale nella lotta alla pandemia.

 

A ricordare l’importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della Regione Emilia-Romagna.

 

Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in “ordine sparso”, è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decretoil decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

 

Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).

 

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

  • Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea
  • Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale
  • Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea

In queste ultime settimane, anche in conseguenza dei recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali, sono state diverse le Regioni ad intervenire sul tema delle vaccinazioni degli operatori sanitari in relazione all’emergenza COVID-19.

 

A titolo esemplificativo riprendiamo un documento elaborato dalla Regione Emilia-Romagna avente per oggetto “Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’.

 

È utile segnalare queste indicazioni regionali perché, per quanto superate dalle indicazioni nazionali del decreto legge, si soffermano sul ruolo del medico competente e al protocollo di sorveglianza sanitaria a cui invece non fa riferimento il decreto.

 

Il documento regionale indica che la vaccinazione contro il COVID-19 rientra a pieno titolo nelle indicazioni contenute in una Delibera regionale del 2018 sul rischio biologico in ambiente sanitario. Delibera che prevede “che il medico competente subordini il rilascio dell’idoneità lavorativa allo svolgimento del ciclo vaccinale completo per operatori sanitari che operino in contesti a rischio e che risultino suscettibili a patologie trasmissibili per via aerea, prevenibili con vaccino”.

 

Alla luce di quanto specificato nel documento (si fa riferimento anche al D.Lgs. 81/2008 e all’ art. 2087 c.c.), si indica che “il protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato al controllo del rischio biologico e in particolare al controllo delle malattie contagiose di interesse occupazionale, attualmente in essere nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, debba “considerarsi esteso anche alla protezione da Sars-CoV-2 in funzione della modifica del rischio biologico introdotta dal rischio pandemico, rimodulando i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale”. E si ritiene pertanto che “in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non”.

 

Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale

Veniamo ora, invece, a quanto contenuto nel nuovo decreto legge facendo riferimento – in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ad una bozza del testo che si presume non sarà diversa da quanto pubblicato a breve.

 

Nel decreto legge si parla direttamente di obblighi vaccinali a cui è dedicato l’articolo 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

 

Il comma 1 indica destinatari, obblighi e scadenze.

 

Fino alla completa attuazione del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.

 

Si indica che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

 

 

Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

L’articolo 4 riporta poi una precisa tempistica e delle scadenze che possono arrivare alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

 

Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4 – comma 3), “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica”;
  • entro dieci giorni (comma 4) dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, “verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione  della  richiesta di  vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”;
  • ricevuta la segnalazione (comma 5) l’azienda sanitaria locale di residenza “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’ obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione l’azienda sanitaria locale “invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo” (…);
  • decorsi i termini di cui al comma 5, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita’ competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. L’Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

 

Quali sono le conseguenze sul lavoratore (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?

 

Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

 

Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (art. 3) anche una sorta di scudo penale per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

 

Ricordiamo ancora una volta che il testo presentato nell’articolo fa riferimento ad una bozza di testo del decreto che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.