COVID-19: le indicazioni nazionali per la vaccinazione in azienda
Con l’obiettivo di coinvolgere tutto il “sistema Paese” nella realizzazione della campagna vaccinale anti COVID-19, valorizzando “le sinergie tra tutti gli attori in campo anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale”, il 6 aprile è stato firmato, come ricordato anche dal nostro giornale, il “ Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”. Un documento che è “adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19”.
Tuttavia a chi avrà letto il testo del protocollo non sarà sfuggito quanto indicato dal documento stesso in relazione ai documenti di riferimento e alle linee guida per l’eventuale vaccinazione in azienda.
Il protocollo infatti recita che “al fine di regolare le attività vaccinali nei luoghi di lavoro, il Ministero della salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro”. Documento, quest’ultimo, che è ancora in attesa degli ultimi passaggi formali e della successiva pubblicazione, ma di cui è presente una bozza.
Indicazioni e raccomandazioni per la vaccinazione: le priorità
Nella bozza del documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” – elaborato, come indicato nel Protocollo, da Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza delle Regioni con il Commissario Straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica e con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail – si indica che l’obiettivo è quello di fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021”.
Ricordiamo che in queste ultime “Raccomandazioni” – di cui inseriamo il link a fine articolo – si suggerisce un ordine di priorità delle categorie di persone da vaccinare.
Queste le categorie prioritarie in base all’età e alla presenza di condizioni patologiche:
- “Categoria 1. Elevata fragilità (persone estremamente vulnerabili; disabilità grave);
- Categoria 2: Persone di età compresa tra 70 e 79 anni;
- Categoria 3: Persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni;
- Categoria 4: Persone con comorbidità di età <60 anni, senza quella connotazione di gravità riportata per le persone estremamente vulnerabili;
- Categoria 5: Resto della popolazione di età <60 anni”.
Si indica che sono inoltre considerate prioritarie “le seguenti categorie, a prescindere dall’ età e dalle condizioni patologiche, quali:
- Personale docente e non docente, scolastico e universitario, Forze armate, di Polizia e del soccorso pubblico, servizi penitenziari e altre comunità residenziali”.
Tuttavia – continuano le Raccomandazioni – “sarà inoltre possibile, qualora le dosi di vaccino disponibili lo permettano, vaccinare all’interno dei posti di lavoro, a prescindere dall’età, fatto salvo che la vaccinazione venga realizzata in sede, da parte di sanitari ivi disponibili, al fine di realizzare un notevole guadagno in termini di tempestività, efficacia e livello di adesione”.
Bozza delle linee guida per la vaccinazione: presupposti imprescindibili
Torniamo alla bozza delle “Indicazioni ad interim” presentate nel Protocollo.
Si segnala che le aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, “possono attivare punti vaccinali territoriali anti- SARS-CoV-2/ COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti”.
Come già ricordato nel Protocollo, “la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 effettuata nell’ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente (ove presente/disponibile) o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un’iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro”. E dunque la responsabilità generale e la supervisione dell’intero processo “rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di riferimento”.
Si ricorda poi che “fermo restando che la fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti, la realizzazione dei punti vaccinali territoriali nei luoghi di lavoro e relativi oneri è a carico delle aziende promotrici dei punti vaccinali stessi. L’istituzione di tali punti vaccinali dovrà garantire tutti i requisiti di efficacia, efficienza e sicurezza previsti per tutti i cittadini in ogni contesto della campagna vaccinale”.
Vengono poi individuati dei presupposti imprescindibili.
Si indica infatti che – ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro – “costituiscono presupposti imprescindibili:
- la disponibilità di vaccini
- la disponibilità dell’azienda
- la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato” nelle presenti Indicazioni ad interim
- “la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
- l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori
- la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Si indica poi che “l’attività vaccinale potrà essere condotta anche con personale sanitario adeguatamente formato afferente ad altre strutture sanitarie o libero professionisti, individuato dal Datore di Lavoro anche in coordinamento con le Associazioni di categoria di riferimento”.
Chiaramente la vaccinazione in azienda rappresenta “un’opportunità aggiuntiva” rispetto alle altre modalità ordinarie dell’offerta vaccinale “che sono e saranno sempre garantite, nel rispetto delle tempistiche dettate dal piano nazionale di vaccinazione, qualora il lavoratore non intenda aderire alla vaccinazione in azienda”.
Infine si segnala che in relazione alla necessità di “favorire l’accelerazione della campagna di vaccinazione di massa e garantire tempestività, efficacia e livello di adesione, gli spazi destinati all’attività di vaccinazione in azienda, anche appositamente allestiti presso punti vaccinali territoriali approntati dalle Associazioni di categoria di riferimento, potranno essere utilizzati per la vaccinazione di lavoratrici e lavoratori appartenenti anche ad altre aziende (es. coloro che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice; lavoratrici e lavoratori di altre aziende del medesimo territorio, etc.)”.
A questo proposito si precisa che “il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini”.
Bozza delle linee guida per la vaccinazione: l’organizzazione
Ricordando sempre che stiamo presentando una bozza del documento che potrebbe avere qualche variazione rispetto alla versione finale che sarà pubblicata, ci soffermiamo anche sulla organizzazione della seduta vaccinale.
Si sottolinea che l’adesione da parte della lavoratrice/del lavoratore è volontaria “ed è raccolta a cura del medico competente, o del personale sanitario opportunamente individuato, che potrà valutare preliminarmente specifiche condizioni di salute, nel rispetto della privacy, che indirizzino la vaccinazione in contesti sanitari specifici della Azienda Sanitaria di riferimento, che ne assicura la necessaria presa in carico”. L’Azienda Sanitaria può poi valutare di “suddividere il totale del vaccino richiesto in più consegne in base alla disponibilità delle dosi previste per la campagna di vaccinazione ordinaria” e, in ogni caso, il vaccino fornito “deve essere somministrato tempestivamente senza possibilità di accantonamento presso le strutture aziendali, fatte salve specifiche e motivate deroghe autorizzate dall’Azienda Sanitaria di riferimento, ove ricorrano le condizioni della corretta conservazione”.
In particolare la campagna di vaccinazione negli ambienti di lavoro “deve avvenire secondo modalità che garantiscano:
- pianificazione dell’attività con adeguato anticipo, in considerazione della complessità organizzativa;
- rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio;
- adeguata informazione ai soggetti destinatari delle vaccinazioni (datori di lavoro, lavoratrici e lavoratori) circa le modalità organizzative e, più specificamente, sulla somministrazione del vaccino previsto;
- accettazione delle lavoratrici e dei lavoratori aderenti assicurata da personale incaricato (interno/esterno);
- rispetto della modulistica predisposta a livello nazionale relativa a scheda anamnestica e consenso informato;
- rispetto delle indicazioni tecniche e delle buone pratiche relative a conservazione, preparazione e somministrazione del vaccino;
- programmazione e preparazione alla gestione di eventuali eventi avversi, anche in coerenza con i piani di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
- rispetto delle indicazioni regionali per l’alimentazione dei flussi informativi”.