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31 Ago

Agenti fisici: le nuove indicazioni per la valutazione dei rischi

Se il Decreto Legislativo 81/2008 prevede un ruolo forte di Regioni e Province Autonome per l’attuazione della legge, anche attraverso l’elaborazione di documentazione e linee di indirizzo, uno dei documenti regionali che in questi anni hanno avuto un maggiore impatto sulla prevenzione nei luoghi di lavoro – realizzato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome in collaborazione con Inail e Istituto Superiore di Sanità – è relativo alle “Indicazioni operative per la prevenzione del rischio da Agenti Fisici ai sensi del Decreto Legislativo 81/08”. Uno strumento operativo che, costruito sotto forma di FAQ, di domande e risposte, è anche di agevole consultazione e punta a risolvere i più comuni quesiti che vengono generalmente proposti ai professionisti del settore.

 

Il documento, più volte aggiornato (ad esempio, nel 2009, nel 2010 e nel 2014), ha tuttavia la necessità di una continua revisione e ampliamento per continuare a rimanere uno strumento efficace in relazione alla prevenzione dei rischi da agenti fisici.

E una nuova revisione del documento è avvenuta proprio in queste settimane non solo con riferimento alle disposizioni generali del Capo I del Titolo VIII (Agenti fisici) del D.Lgs. 81/2008, ma specialmente in relazione alla valutazione e prevenzione dei rischi derivanti da radiazioni solarimicroclimarumore e vibrazioni. Revisione che è stata:

  • approvata dal sottogruppo di lavoro tematico Agenti Fisici il 08 giugno 2021;
  • approvata dal Gruppo Tecnico Interregionale Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro il 21 luglio 2021.

 

Le nuove indicazioni sono dunque raccolte sotto forma di “FAQ” nei seguenti documenti monotematici:

  • Parte 1: Titolo VIII Capo I
  • Parte 2: Radiazione Solare
  • Parte 3: Microclima
  • Parte 4: Rumore
  • Parte 5: Vibrazioni.

 

Riprendendo l’auspicio, riportato dagli autori nella presentazione, di “apprezzabili ricadute” del documento in termini di “uniformità di comportamenti e di gestione dei rischi”, ci soffermiamo oggi su quanto contenuto in merito alle disposizioni generali del Capo I Titolo VIII del Testo Unico:

  • Quali sono gli agenti fisici da considerare nella valutazione?
  • Con quali criteri effettuare la valutazione dei rischi?
  • Le indicazioni per le radiazioni solari e le radiazioni ionizzanti

 

Quali sono gli agenti fisici da considerare nella valutazione?

Riguardo alle disposizioni generali del D.Lgs. 81/2008 il documento risponde innanzitutto alla seguente domanda: Quali sono gli agenti fisici che debbono essere considerati nell’ambito della valutazione dei rischi ex art. 28 e art. 181 del D.Lgs. 81/08?

 

In risposta si indica che la valutazione dei rischi da agenti fisici “deve essere eseguita dal datore di lavoro (art. 17 comma a) secondo le modalità previste dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Inoltre lo stesso articolo 28, al comma 3, “specifica che il contenuto del documento redatto al termine della valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni specifiche contenute nei successivi titoli del decreto, che, nel caso degli agenti fisici, è il Titolo VIII. In ogni caso la finalità della valutazione del rischio deve essere sempre quella di identificare e adottare opportune misure di prevenzione e protezione, che vanno indicate all’interno del DVR”.

 

In ogni caso a seconda dell’agente fisico in questione si presentano diversi casi:

  • rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali: “sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, possiedono un Capo loro dedicato. In questo caso le esposizioni dei lavoratori dovranno essere valutate in conformità alle modalità e ai requisiti descritti nei rispettivi Capi”;
  • ultrasuoni, infrasuoni, microclima, atmosfere iperbariche: “sono gli agenti fisici che, elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII, NON possiedono un Capo specifico; per essi si applica quanto richiesto al Capo I, ossia, il datore di lavoro valuta i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione, con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi disponibili, elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo, pone attenzione ai lavoratori particolarmente sensibili, provvede agli obblighi di informazione e formazione, alla sorveglianza sanitaria e alla tenuta della cartella sanitaria di rischio” (il documento rimanda anche alla FAQ 1.2).
  • radiazione solare (radiazione ottica di origine naturale): “la radiazione solare non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo VIII, che tra le radiazioni ottiche tratta esclusivamente quelle di origine artificiale. Considerato che gli effetti sulla salute a breve e a lungo termine delle esposizioni a questo agente fisico sono scientificamente noti da tempo e, soprattutto, che la radiazione solare è inserita fin dal 1992 nel Gruppo 1 degli ‘agenti cancerogeni per gli esseri umani’ della IARC (International Agency for Research on Cancer) la valutazione del rischio per questo agente è da considerarsi un obbligo per il datore di lavoro ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08” (il documento rimanda anche alla FAQ 1.3);
  • radiazioni ionizzanti: “il recepimento della direttiva 59/2013/Euratom avvenuta con ilDecreto Legislativo n.101 del 31/07/2020, ha modificato il 6 comma 3 dell’art. 180 del D.Lgs. 81/08 relativo alla protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti, rimandando alle disposizioni contenute nella normativa specifica in materia, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08 stesso. La valutazione dei rischi relativi alla esposizione a radiazioni ionizzanti, nonché la sorveglianza fisica e medica, devono essere dunque eseguite in conformità al Decreto Legislativo n. 101 del 31 luglio 2020. di recepimento della direttiva 59/2013/Euratom dal titolo ‘Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121). Il Decreto introduce nel nostro Paese importanti novità in materia di prevenzione e protezione dalle radiazioni ionizzanti, adeguando la normativa vigente a quanto previsto in sede europea”.

 

Con quali criteri effettuare la valutazione dei rischi?

Veniamo ad una domanda che riguarda invece i criteri da adottare per valutare i rischi senza un capo dedicato nel Titolo VIII: Relativamente ai fattori di rischio ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, che sono esplicitamente elencati nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, ma per i quali non esiste un Capo dedicato, secondo quali criteri specifici devono essere effettuate le valutazioni del rischio?

 

Si segnala che l’art. 181 comma 1 “specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere svolta nell’ambito della valutazione dei rischi generale, di cui all’art. 28, e deve essere tale da ‘identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione’ facendo ‘particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi’”. E proprio “le presenti linee d’indirizzo illustrano gli specifici criteri per effettuare correttamente la valutazione dei rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, nell’ambito della propria specifica sezione”.

 

Chiaramente è poi consultabile il Portale Agenti Fisici “all’indirizzo in cui vengono periodicamente inseriti aggiornamenti normativi, metodologie e algoritmi di calcolo di ausilio alla valutazione del rischio, nonché possibili soluzioni per la riduzione della esposizione al rischio”.

 

Le indicazioni per le radiazioni solari e le radiazioni ionizzanti

Infine ricordiamo due brevi approfondimenti relativi al rischio radiazioni solari e al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Relativamente al fattore di rischio radiazione solare che non è esplicitamente incluso nel campo di applicazione del Titolo VIII dall’art. 180 del D.Lgs. 81/08, secondo quali modalità deve essere effettuata la valutazione del rischio?

 

A questa domanda si risponde che “non si applicano le disposizioni del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 in quanto questo fattore di rischio non è incluso tra gli ‘agenti fisici’ elencati nell’art. 180 del Titolo stesso. La valutazione del rischio dovrà essere effettuata secondo i requisiti di cui agli articoli 28 e 29 del Titolo I ed essere eseguita secondo le norme tecniche, le linee guida e le buone prassi disponibili; al termine della valutazione il documento redatto dovrà contenere le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi. I criteri specifici di valutazione e di prevenzione sono articolati nella specifica sezione di questo documento dedicata alla Radiazione Solare”. Anche in questo caso si suggerisce poi di consultare il Portale Agenti Fisici.

 

Veniamo alla domanda sulle radiazioni ionizzanti: La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti, va integrata nell’ambito del documento di valutazione dei rischi? Con quali modalità?

 

Si ricorda ancora che per la tutela dell’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti (artificiali e naturali), “è in vigore il D.Lgs. 101/2020 che ha modificato l’art. 180 comma 3 del D.Lgs. 81/08 come segue: ‘la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata, nel rispetto dei principi di cui al Titolo I, dalle disposizioni speciali in materia’. Il D.Lgs. 101/20 specifica inoltre, all’art. 2 comma 4, che in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto non espressamente previsto in tema di radiazioni ionizzanti dal decreto stesso, si applica il Decreto Legislativo 81/08. In particolare l’art. 109 del D.Lgs. 101/20 (obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti) al comma 5 stabilisce che la relazione redatta dall’esperto di radioprotezione per la valutazione e la prevenzione dell’esposizione di lavoratori e popolazione a seguito della esecuzione della pratica radiologica, costituisce il documento di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del documento e, con riferimento particolare alle indicazioni generali del Titolo VIII, alle ulteriori diciannove risposte su vari aspetti inerenti obblighi e indicazioni in materia di prevenzione e valutazione dei rischi da agenti fisici.