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29 Dic

L’operatività antincendio per garantire la sicurezza dei soccorritori

L’operatività antincendio, come indicato nel Codice di prevenzione incendi relativo al Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015, ha lo scopo di agevolare l’efficace conduzione di interventi di soccorso dei Vigili del fuoco in tutte le attività.

 

In particolare con tale “operatività si definiscono “misure tecniche che favoriscono l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso chiamate ad operare durante l’emergenza”. Queste misure tecniche “si concretizzano, in funzione del livello di rischio dell’attività, attraverso l’accessibilità dei mezzi di soccorso, la presenza di adeguate risorse idriche, la possibilità di intervenire sugli impianti a servizio dell’attività, l’accessibilità protetta per i soccorritori all’interno dell’opera da costruzione o, in ultimo, la possibilità per i soccorritori di comunicare tra di loro e con la propria sala operativa da tutti gli ambiti dell’attività stessa”.

 

A ricordare in questi termini l’operatività antincendio e a fornire informazioni su quanto contenuto, a questo proposito, nel Codice di prevenzione incendi, è il documento “ Gestione della sicurezza e operatività antincendio. Focus sulle misure S.5 e S.9 del Codice di prevenzione incendi” prodotto attraverso la collaborazione tra Inail, Università di Roma “La Sapienza”, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

 

Con riferimento specifico al documento Inail e alla misura S.9 del Codice ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

  • Le opere da costruzione e la sicurezza dei soccorritori
  • La misura di operatività antincendio e le soluzioni tecniche
  • L’operatività antincendio e i livelli di prestazione

Le opere da costruzione e la sicurezza dei soccorritori

Il documento sottolinea che la progettazione antincendio di una qualunque attività “prevede, come noto, la definizione di una serie di misure di prevenzione e protezione, tra le quali anche quella relativa all’operatività antincendio. E le previsioni di questa misura “sono orientate alle sole squadre di soccorso dei VV.F., mentre le previsioni per operare in sicurezza delle squadre di soccorso interne devono essere progettate” nella Gestione della Sicurezza antincendio (GSA).

 

Si ricorda che “l’affermazione del principio che, alla definizione di sicurezza antincendio di una qualunque opera da costruzione, concorrono anche quelle soluzioni tecniche pensate specificatamente per svolgere in sicurezza le operazioni di lotta all’incendio delle squadre di soccorso, era già resa esplicita nella Direttiva 89/106/CEE prodotti da costruzione ora Regolamento n. 305/2011 (CPR). Basti pensare a quanto descritto nel documento interpretativo sul requisito essenziale di sicurezza all’incendio, nel quale, è descritto che un’opera da costruzione deve essere concepita e costruita in modo che, in caso di incendio:

  • la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
  • la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all’interno delle opere siano limitate;
  • la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata;
  • gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi altrimenti;
  • sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso”. ¶

 

Insomma tra gli obiettivi che il Regolamento n. 305/2011 si pone nell’ambito del requisito essenziale di sicurezza all’incendio, “non vi sono soltanto quelli volti ad assicurare che la capacità portante dell’edificio sia mantenuta per un determinato periodo di tempo e che sia limitata la propagazione dell’incendio all’interno della struttura e verso opere vicine, il tutto al fine di consentire l’evacuazione degli occupanti ed il loro soccorso, ma che sia posta anche attenzione alla sicurezza dei soccorritori”.

 

In definitiva esiste “uno stretto legame tra le opere da costruzione, la loro protezione antincendio e le operazioni di lotta all’incendio operate dalle squadre di soccorso”.

 

La misura di operatività antincendio e le soluzioni tecniche

Il documento riporta l’esempio del requisito di stabilità di una struttura in caso d’incendio.

 

Questo requisito va determinato “in relazione alla necessità di garantire la sicurezza degli occupanti durante tutta la loro permanenza prevista nell’edificio ma, anche tenendo conto della sicurezza delle squadre di soccorso durante le operazioni di lotta all’incendio, soprattutto in quelle attività dove per il soccorso agli occupanti si prevede l’accesso dei soccorritori all’interno dell’edificio”.

 

In definitiva la misura di operatività antincendio, con riferimento al Codice di prevenzione incendi, è volta a valutare “la necessità di individuare specifiche soluzioni tecniche tra cui:

  • l’accessibilità per i veicoli dei servizi di emergenza e delle squadre antincendio;
  • l’accesso in sicurezza delle squadre di soccorso, all’interno dell’edificio;
  • l’installazione di ascensori antincendio o di soccorso;
  • consentire le operazioni di lotta all’incendio all’interno e all’esterno dell’opera;
  • permettere ai soccorritori e alle squadre antincendio di operare con un ragionevole livello di sicurezza e di abbandonare le opere in condizioni di sicurezza;
  • prevedere accessi/spazi riservati alle attrezzature antincendio situati all’esterno/interno dell’edificio;
  • prevedere impianti di approvvigionamento idrico per gli impianti antincendio;
  • prevedere scale antincendio o di sicurezza;
  • prevedere ascensori antincendio, zone filtro, impianti di pressurizzazione, impianti di illuminazione di sicurezza;
  • sistemi di controllo dei servizi (gas, elettricità, acqua, ecc.) e sistemi attivi di sicurezza antincendio;
  • commutatori/valvole per la chiusura dei servizi;
  • sistemi di comunicazione d’emergenza;
  • indicazioni che facilitano il compito delle squadre antincendio, ecc”…

 

L’operatività antincendio e i livelli di prestazione

Si segnala poi che in coerenza con quanto previsto per le altre misure antincendio, sempre nell’ambito del Codice di prevenzione incendi, sono previsti per l’operatività antincendio quattro diversi livelli di prestazione via via crescenti “a partire dal primo, non attuabile per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi poiché non prevede alcun requisito”.

 

Riportiamo la tabella S.9-1 con i livelli di prestazione, attribuibili alle opere da costruzione:

 

 

Ricordiamo, in conclusione, che, a partire dal primo livello di prestazione, “sono richiesti requisiti sempre più stringenti che vanno, dall’accessibilità ai mezzi di soccorso, alla pronta disponibilità di agenti estinguenti, alla possibilità di controllare o arrestare gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività compresi gli impianti di sicurezza, all’accessibilità protetta per i VV.F. a tutti i piani dell’attività con possibilità di comunicazioni affidabili”.

In particolare “quest’ultima previsione è stata introdotta dall’aggiornamento 2019 del Codice.

 

Segnaliamo, in conclusione, che il documento, riguardo alla misura S.9, si sofferma anche sui criteri di attribuzione, sulle soluzioni progettuali, sull’accostabilità dell’autoscala, sull’accesso ai piani per soccorritori, sulle colonne a secco e sui riferimenti normativi.