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27 Apr

Il concetto di interferenza ai fini del DUVRI secondo la Cassazione

Si propongono di seguito alcuni estratti di sentenze della Cassazione degli ultimi anni che hanno ad oggetto il concetto di “interferenza” in relazione all’obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). In questo contributo si offrono all’attenzione del lettore – senza pretese di esaustività – alcuni princìpi giurisprudenziali in materia senza la descrizione analitica dei relativi casi, che però possono essere esaminati consultando le sentenze integrali richiamate nell’articolo. Nel prossimo contributo, invece, ad integrazione di questo, saranno descritti nel dettaglio alcuni casi giurisprudenziali sul DUVRI che sono stati selezionati per il loro particolare interesse.

 Il concetto di “interferenza” ai fini del DUVRI

 La prima questione che è spesso oggetto di analisi giurisprudenziale è quella relativa a quando ricorra di fatto l’interferenza ai fini dell’obbligo di elaborazione del DUVRI.

Nel panorama giurisprudenziale, una prima definizione di “interferenza” possiamo desumerla da Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2015 n. 44792,che a sua volta riporta la definizione di una nota fonte giuridica del 2008, allorché chiarisce che “l’interpretazione del concetto di “interferenza”, da cui sorgono gli obblighi di coordinamento e cooperazione, come ricavabili dall’art.26 al comma 1, lett.a) e b) e comma 3 del D.Lgs.81/2008, con riferimento alla posizione del committente, ed al comma 2 lett.a) e b) stesso decreto, con riferimento alla posizione dell’appaltatore e del subappaltatore, non viene definita dal D.lvo 81/2008, ma una sua definizione normativala si può rinvenire nella Determinazione n.3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che la intende come “circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale tra imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

 Qualche anno prima, poi, la prima sentenza di Cassazione sul DUVRI (per quanto ci consti) – ovvero Cassazione Penale, Sez.IV, 10 febbraio 2012 n.5420 – aveva precisato che in ogni caso “l’accezione di “interferenza” tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazioni di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano “contatti rischiosi” tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai “contatti rischiosi”[…] destinate, per l’appunto, a prevenirli. In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve ivi svolgere.”

Nello stesso mese e anno dell’ultima pronuncia richiamata, un’ulteriore sentenza (Cassazione Penale, Sez.IV, 21 febbraio 2012 n.6857) ha riaffermato il medesimo principio, ribadendo che “l’accezione di “interferenza” tra impresa appaltante ed impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini della individuazione di responsabilità colpose penalmente rilevanti, al riferimento alle sole circostanze che riguardano “contatti rischiosi” tra il personale delle due imprese, ma deve fare necessario riferimento anche a tutte quelle attività preventive, poste in essere da entrambe antecedenti ai “contatti rischiosi”, destinate, per l’appunto, a prevenirli.

In sostanza, ancorché il personale della ditta appaltatrice operi autonomamente nell’ambito del luogo di lavoro della ditta appaltante, deve esser messo in condizione di conoscere, a cura della appaltante, preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro con riferimento, ovviamente, all’attività lavorativa che deve ivi svolgere.

Il principio generale in materia di interferenze tra ditta appaltante ed appaltatrice, affermato con continuità da questa Corte è quello che, ove i lavori si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltante in esso inserendosi anche l’attività dell’appaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica […], e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltante e la diretta riconducibilità (quanto meno) anche a lui dell’organizzazione del comune cantiere, in quanto investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria qualità, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.

Un’esclusione della responsabilità dell’appaltante è configurabile solo qualora all’appaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all’appaltante, e non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell’appaltante dall’organizzazione del cantiere.

Nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell’appaltante, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e l’appaltatore.”

 L’“interferenza tra organizzazioni” quale interferenza “rilevante” e il “potere di interferenza nei confronti dell’appaltatore” – I rapporti giuridici che fanno scattare gli obblighi dell’art.26 non si esauriscono con le tipologie contrattuali richiamate dalla norma. Per determinare quando una interferenza sia rilevante ai sensi dell’art.26 T.U. Cassazione Penale, Sez.IV, 9 novembre 2015 n.44792 invita a guardare la ratio della norma. E in tal senso specifica che “gli obblighi di cui al richiamato art.26 presuppongono un rapporto di appalto ovvero di somministrazione, secondo le definizioni di tali tipologie contrattuali che si ricavano dalle norme civilistiche. Tuttavia, non possono esaurirsi in essi i rapporti a cui fa riferimento l’intero art.26, posto che la ratio della norma è quella di tutelare i lavoratori appartenenti ad imprese diverse che si trovino ad interferire le une con le altre per lo svolgimento di determinate attività lavorative e nel medesimo luogo di lavoro. In particolare, la ratio della norma di cui all’art.26 D.Lgs 81/2008 è quella di far sì che il datore di lavoro “committente” appresti un segmento all’interno della propria azienda al fine di prevenire ed evitare i rischi interferenziali, derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese che operano sul medesimo luogo di lavoro, attivando e promovendo percorsi condivisi di informazione e cooperazione, soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla circostanza dovuta alla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la propria attività lavorativa.” Dunque – prosegue la Corte – “se questa è la ratio, ciò che rileva ai fini della normativa di cui all’art.26 del citato decreto legislativo, non è la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quanto l’effetto che tale rapporto crea, cioè l’interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per entrambi i lavoratori delle imprese coinvolte.”

 In conclusione, “quindi, anche se si accetta l’interpretazione del concetto di “interferenza”, offertaci dalla richiamata “Determinazione n.3/2008”, al fine di individuare i confini della stessa, occorre far riferimento alla suindicata ratio per comprendere quando l’interferenza è rilevante; quest’ultima, infatti, non può essere circoscritta alle mere ipotesi di contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, perché ciò condurrebbe ad escludere in capo a quei “committenti”, che forniscono il mero luogo di lavoro, qualunque posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che, pur essendo alle dipendenze di altre imprese, operano nel medesimo luogo di lavoro.

L’interferenza rilevante– dovendosi ricercare una nozione che sia il più confacente possibile al perseguimento della sua ratio – deve essere necessariamente intesa in senso funzionale,ossia come interferenza non di soli lavoratori, ma come interferenza derivante dalla coesistenza di un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi (Così Sez. IV, sentenza n.36398 del 23 maggio 2013).

Emerge, quindi, che, nell’ambito di interferenza tra organizzazioni di più imprese, in cui è irrilevante l’interferenza di fatto tra lavoratori di plurime imprese, ciò che rileva è la presenza di un potere di interferenza nei confronti dell’appaltatore.”

Questo principio è espresso anche da Cassazione Penale, Sez. IV, 5 settembre 2013 n.36398,secondo la quale “la norma che delinea un rapporto di affidamento di lavori, l’art. 7 [ora art.26 D.Lgs.81/08, n.d.r.], individua nel solo ‘datore di lavoro’ che affida i “lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima” il referente soggettivo degli obblighi che la medesima disposizione introduce, essenzialmente al fine di far fronte al rischio cd. interferenziale, ovvero quel rischio che si determina per il solo fatto della coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.” 

Concludiamo citando una sentenza di un mese fa (Cassazione Penale, Sez. IV, 20 marzo 2017 n.13456)la quale ha ulteriormente ribadito che “ai fini della operatività degli obblighi di coordinamento e di cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall’art.26 D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all’effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez.IV, 7.6.2016, P.C. in proc. Carfì e altri, Rv.267687; 17.6.2015, Mancini, Rv.264957).”

 

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