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01 Giu

Medico competente: questionario per accertamenti di utilizzo sostanze

QUESTIONARIO PER ACCERTAMENTI UTILIZZO SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOFARMACI

Ai sensi del DLgs. 81/08,artt.25 e 41, e dell’elenco delle attività lavorative a rischio riportata nell’allegato 1 del Regolamento 30/10/2007, in applicazione alla Legge 131 del 05/06/2003,art.8 comma 1, il Medico Competente delle attività soggette DEVE procedere a specifica sorveglianza sanitaria per l’uso, anche sporadico, di sostanze stupefacenti e/o l’utilizzo dei psicofarmaci indicati nella procedura d’esame.

La sorveglianza sanitaria viene svolta con visita medica da effettuare in conformità alle procedure diagnostiche e medico legali stabilite, comprendendo così l’accertamento nelle urine dell’eventuale presenza di una o più sostanze.

Nell’affrontare periodicamente tale adempimento, è parso utile identificare ed utilizzare una serie di domande di carattere clinico a corredo dell’esame obbiettivo del lavoratore.

E’ di tutta evidenza come la conoscenza del soggetto da parte del Medico Competente potrà sicuramente orientare il sanitario ad un dubbio diagnostico più o meno noto; ma parimente sono molte le occasioni in cui l’accertamento viene svolto per la prima volta (es. cambio mansione) o a lavoratori mai prima monitorati es. assunzioni, nuovo cliente).

Per comodità, completezza e raccolta di dati utili nonché per consuntivazioni statistiche ed epidemiologiche, il questionario proposto è situato nello stesso modulo (fronte/retro) che è utilizzato per il test on-site da svolgere.

Questa procedura deve essere appannaggio ESCLUSIVO del Medico Competente; se la raccolta urine verrà svolta da altro personale, comunque autorizzato, ed il risultato consegnato successivamente al Sanitario, il questionario potrà essere compilato durante la visita medica.

Esistono ancora alcune differenze negli elenchi delle sostanze ricercate nelle diverse Regioni e si è in attesa di una nuova norma che riordini tutta la materia degli abusi ( alcol, sostanze stupefacenti e psicofarmaci) sui luoghi di lavoro e per le mansioni a maggior rischio.

Proprio la considerazione sul “maggior rischio” fa riflettere sulla insufficiente considerazione che il legislatore ha posto su molte situazioni comunque pericolose; sicuramente la guida di veicoli, nel traffico come all’interno delle aziende rappresenta un possibile grave evento per i lavoratori ed i terzi eventualmente coinvolti, ma altre attività (es. conduzione carri ponte) e le situazioni comportamentali tra gli stessi lavoratori farebbero pensare a provvedimenti maggiormente allargati.

Nelle more di un aggiornamento della norma, in caso estraneo all’elenco ufficiale di attività, solo la struttura pubblica potrà intervenire (118, autorità di Polizia ecc…), con le evidenti difficoltà che tale vincolo rappresenta.

Come sempre la proposta attende commenti, critiche e/o suggerimenti di miglioramento per un uso sempre più condiviso tra i Medici Competenti italiani.

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