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04 Mag

Protocollo COVID-19: ci sono novità sulla sorveglianza sanitaria?

Riguardo al nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 6 aprile 2021, ci sono alcune  novità con riferimento a:

  • modalità di ingresso in azienda;
  • organizzazione aziendale e dispositivi di Protezione Individuale;
  • spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione.

 

Completiamo la rassegna delle novità del protocollo soffermandoci in particolare sul punto 12 (Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS) che non poteva non avere variazioni perché era comunque necessario aggiornare le indicazioni relative alla sorveglianza sanitaria con i nuovi riferimenti normativi e le nuove conoscenze sul virus SARS-CoV-2.

 

Per presentare le novità del protocollo prendiamo spunto dal contenuto di due documenti:

  • la “Guida aggiornata e rinnovata per la revisione del Protocollo aziendale anti-contagio”, sulla base dei contenuti del nuovo protocollo siglato il 6 aprile, curata da Cinzia Frascheri (responsabile nazionale CISL Salute e Sicurezza sul Lavoro);
  • la “Nota di commento al nuovo protocollo condiviso”, predisposta da Confindustria nazionale.

 

Questi gli argomenti affrontati :

  • Protocollo 6 aprile 2021: novità e criticità sulla sorveglianza sanitaria
  • Protocollo 6 aprile 2021: sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente

Protocollo 6 aprile 2021: novità e criticità sulla sorveglianza sanitaria

Rispetto alla precedente versione del 24 aprile 2020 sono diverse le nuove indicazioni sulla sorveglianza sanitaria e sul medico competente.

 

Come ricordato nella Nota di Confindustria, nel nuovo Protocollo “oltre ad inquadrare meglio il ruolo della sorveglianza sanitaria, si richiama il ruolo del medico competente nella tutela dei lavoratori fragili (con richiamo espresso alla circolare del 4 settembre 2020) e nella proposta di adozione di strategie di testing/screening (anche tenendo conto della circolare n. 705 dell’8 gennaio 2021)”.

 

Per il concetto di contatto stretto si fa poi “espresso riferimento alla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020 e si richiama l’esigenza che – al fine di rendere efficace il tracciamento secondo le peculiarità organizzative aziendali – la relativa identificazione avvenga tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda”.

 

La Nota ritiene rilevante la “specifica previsione in tema di riammissione al lavoro”. Si indica che “superando la contraddizione tra il testo previgente del Protocollo e la circolare n. 14915 del 29 settembre 2020”, il Protocollo indica ora espressamente che la visita al rientro è prevista ‘per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero’”.

 

Confindustria rileva anche alcune criticità.

 

Si segnala che la disposizione prevede “la visita al rientro solamente in caso di pregressa ospedalizzazione, ed appare, quindi, limitata rispetto alla portata generale che ispirava la originaria previsione del Protocollo. Se, da un lato, la precisazione sembra sollevare l’azienda da un onere di accertamento nelle ipotesi presumibilmente ‘minori’ (asintomatici, assenza di gravità, assenza di ricovero ospedaliero), dall’altro introduce questioni afferenti alla privacy (il datore di lavoro può non sapere se la persona è stata ospedalizzata) e non supera (dal momento che non la esclude espressamente) la possibilità di effettuare sempre e comunque la visita al rientro e non solamente nelle ipotesi di pregresso ricovero ospedaliero”. Inoltre non è riportata nel Protocollo la “previsione inerente alla visita al rientro in caso di ‘gravità’ della malattia, aspetto riportato nella circolare del Ministero della salute, il che introduce ulteriori elementi di dubbio”.

A questo proposito gli autori della Nota ritengono utile che “continui ad essere rimessa alla valutazione del medico competente l’opportunità di effettuare le visite al rientro anche nelle ipotesi diverse da quelle indicate dalla circolare e dal Protocollo”.

 

Protocollo 6 aprile 2021: sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente

Veniamo ora ad un maggiore dettaglio di quanto contenuto nel nuovo Protocollo attraverso le indicazioni della Guida CISL curata da Cinzia Frascheri. Le parti in corsivo sono tratte direttamente dal Protocollo.

 

Uno dei frutti della revisione del 6 aprile – indica la Guida – è la parte del Protocollo che afferma che la sorveglianza sanitaria rappresenta ‘una ulteriore misura di prevenzione di carattere generalesia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

 

Inoltre la sorveglianza sanitaria ‘deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020’.

 

Anche la Guida ricorda che si conferma il ruolo del medico competente nel dover ‘collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19’. Inoltre il medico competente, laddove presente:

  • “attua la sorveglianza sanitaria eccezionale (SSE) ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, ai fini della ‘tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza’;
  • in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021’.

 

Si segnala poi che il medico competente “è chiamato a collaborare con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali ‘contatti stretti’ di un lavoratore riscontrato positivo al tampone, ‘al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena’.

Si ricorda che in merito ai ‘contatti stretti’, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, n.18584, ‘è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19’.

 

La Guida ricorda che tra le casistiche indicate dalla circolare, “si prevede:

  • persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (ad es. stretta di mano);
  • persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad es. aula, sala riunioni, sala d’attesa, …) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei”.

 

Si conferma, infine, che, come segnalato anche dalla Nota di Confindustria, “per il reintegro progressivo dei lavoratori, già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il medico competente effettuerà la visita medica (ai sensi dell’art.41, co.2, lett. e-ter del dlgs 81/08 s.m.) al fine di verificare l’idoneità alla mansione (solo quindi per coloro che già erano in sorveglianza sanitaria per i rischi da esposizione nello svolgimento della mansione), indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia (quindi anche per un tempo inferiore ai sessanta giorni continuativi, ordinariamente previsti)”.

Tale procedura è stata “confermata anche nella circolare del ministero della salute, n. 15127 del 12 aprile 2021”.