COVID-19: formazione in videoconferenza, lavoro agile e altre proroghe
La formazione alla sicurezza costituisce uno dei fattori più rilevanti per promuovere strategie efficaci di prevenzione di infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro. E per questo motivo, in relazione ai problemi correlati alla pandemia e all’emergenza COVID-19 e per evitare di fermare la formazione, si è deciso di equiparare la videoconferenza da remoto alla formazione in presenza e di prevedere specifiche deroghe ai divieti di formazione in aula.
Essendo vigenti ormai da diversi mesi le deroghe alla formazione in presenza – contenute, ad esempio, nel nuovo “ Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” e/o ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021 – questa equiparazione tra formazione in presenza e videoconferenza è ancora valida? La sua durata è correlata allo stato di emergenza? E su quali altri aspetti del mondo del lavoro impatta la proroga dell’emergenza sanitaria?
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- L’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza
- La proroga dello stato di emergenza e la videoconferenza
- Proroga dello stato di emergenza: lavoro agile e sorveglianza sanitaria
L’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza
È bene sottolineare che ci occupiamo oggi di videoconferenza con riferimento alle indicazioni nazionali, ma non bisogna dimenticare che, sono molte le Regioni che, specialmente nella prima fase di pandemia, hanno fornito indicazioni specifiche. Ad esempio, possiamo ricordare la Delibera n.536 del 21 aprile 2020 della Regione Toscana o la Nota n. 37998/A1409B del 18 novembre 2020 della Regione Piemonte.
Ricordiamo che la videoconferenza o web-conference è uno strumento formativo che permette di erogare, tramite una piattaforma informatica, corsi sincroni, alla presenza contemporanea di discenti e docente, in grado di ricreare delle aule virtuali di formazione.
Riguardo alla equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza possiamo fare riferimento, ad alcune indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Indicazioni che sono correlate alle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul loro sito e in particolare in risposta alla seguente domanda: “In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l’aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?”.
La risposta, come si può vedere nella immagine, è che “si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona”. Dunque in “via temporanea” e in risposta ad una domanda che fa specifico riferimento al periodo di emergenza COVID-19.
Dunque per il Ministero questa equiparazione è da collegare alla durata dello stato di emergenza. Stato di emergenza che, come vedremo nel prossimo punto, è stato prorogato al 31 luglio 2021.
La proroga dello stato di emergenza e la videoconferenza
Veniamo dunque alla proroga dello stato di emergenza.
L’ultima proroga è avvenuta con il cosiddetto “decreto riaperture”, cioè il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Il testo delinea, come indicato nel “Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 14” del 21 aprile 2021, il cronoprogramma “relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione. Il decreto prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico”.
Tuttavia, al di là delle singole indicazioni riguardo alle restrizioni, uno degli aspetti più importanti contenuti nel decreto è proprio la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato d’emergenza connesso all’emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. Una proroga decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) che ritiene “esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale”.
Stante questa proroga l’equiparazione tra videoconferenza e formazione in presenza varrà dunque fino al 31 luglio 2021, a meno di altre proroghe che, in questa situazione pandemica, non sono da escludere.
Proroga dello stato di emergenza: lavoro agile e sorveglianza sanitaria
Tuttavia, come si diceva prima, questa proroga dello stato di emergenza, secondo quanto indicato dal decreto-legge 52/2021, modifica i termini di altri istituti che riguardano il mondo del lavoro in questa fase emergenziale.
Ci soffermiamo brevemente su due di questi: il lavoro agile e la sorveglianza sanitaria eccezionale.
Riguardo al lavoro agile e con riferimento all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è esteso al 31 luglio 2021 il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di comunicazione delle attività in smart working.
Ricordiamo, infine, che con il decreto-legge 52/2021 si proroga al 31 luglio 2021 anche la sorveglianza sanitaria eccezionale con riferimento all’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 23 2020, n. 77.
In particolare l’articolo 83 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale – come ricordato sul sito dell’Inail – dei “lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore”.
Segnaliamo, in conclusione, che è possibile trarre indicazioni più esaustive dei cambiamenti dei vari termini correlati allo stato di emergenza, attraverso la lettura del secondo allegato del DL 52/2021.