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12 Nov

Decreto fiscale e provvedimento di sospensione: i primi chiarimenti

In relazione alle tante novità del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in merito ai provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, non c’è dubbio che fossero necessarie ulteriori indicazioni e chiarimenti per le aziende e i lavoratori.

 

Ricordiamo a questo proposito che, come riportato nell’articolo “ Le novità su salute e sicurezza: violazioni e provvedimenti di sospensione”, il DL (cosiddetto Decreto Fiscale)  attua nel Capo III una profonda riscrittura dell’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di vigilanza e provvedimenti.

In relazione alle sostanziali modifiche operate dal DL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) ha fornito nei giorni scorsi alcune indicazioni operative con la Circolare n. 3 del 9 novembre 2021 avente in oggetto “D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 – prime indicazioni”. Indicazioni che sono condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 9686 dell’8 novembre 2021 “e che, evidentemente, potranno essere oggetto di integrazione o modifica a seguito della conversione in legge” del decreto-legge

 

 

Circolare INL: finalità del provvedimento e competenze

Innanzitutto si ricordano le finalità del provvedimento di sospensione e le competenze.

 

Si indica che tale provvedimento è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro ‘al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori’, per il tramite del proprio personale ispettivo. E lo stesso potere spetta ‘ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro’ (le frasi in corsivo sono quelle presenti nell’attuale DL 146/2021).

 

Un punto importante su cui la circolare si sofferma riguarda le condizioni per l’adozione del provvedimento e l’attuale assenza di discrezionalità.

 

Infatti “a differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la ‘possibilità’ di adottare il provvedimento da parte degli ‘organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali’, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione”. Tuttavia – continua la circolare – “nell’adozione del provvedimento sospensivo va comunque valutata l’opportunità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo, così come del resto previsto dal comma 4 del nuovo art. 14”.

 

Circolare INL: lavoro irregolare e violazioni in materia di sicurezza

In relazione al provvedimento di sospensione per lavoro irregolare si ricorda che una prima importante novità “attiene alla percentuale di lavoratori irregolari che passa dal 20% all’attuale 10%, la cui condizione è correlata esplicitamente alla insussistenza della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Ai fini della sospensione non potranno dunque essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL ex art. 23 D.P.R. n. 1124/1965. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.

 

Ulteriore novità è poi “rappresentata dal riferimento ‘all’accesso ispettivo’, quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento. Ciò lascia evidentemente intendere che la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente e pertanto il provvedimento andrà comunque adottato”.

 

Veniamo invece all’adozione del provvedimento per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza.

 

Il provvedimento di sospensione “deve essere adottato anche tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I al decreto-legge”.

Riprendiamo la tabella presente nella circolare:

 

 

Si sottolinea poi che il nuovo art. 14 “non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà, quindi sufficiente l’accertamento di una delle violazioni contenute nel citato Allegato I per consentire l’adozione del provvedimento”. E si ricorda ancora che l’art. 13 del decreto-legge ha modificato il D.Lgs. n. 81/2008 “attribuendo anche all’Ispettorato nazionale del lavoro, al pari delle AA.SS.LL., il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare eventuali illeciti in materia prevenzionistica indipendentemente dal settore di intervento”. Rispetto alle violazioni indicate il personale ispettivo potrà dunque svolgere i dovuti accertamenti adottando i relativi provvedimenti di prescrizione ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Circolare INL: ambito di applicazione, decorrenza e inottemperanza

Riguardo poi all’ambito di applicazione del provvedimento di sospensione e alla decorrenza si segnala che il provvedimento, come in passato, “è anzitutto adottato ‘in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni’”. E rispetto a tale previsione la circolare rinvia a chiarimenti già forniti, dal Ministero del lavoro, secondo il quale ‘gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere’.

 

Inoltre il nuovo art. 14 prevede, “in via alternativa, l’adozione del provvedimento di sospensione ‘dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I’. Trattasi in particolare di sospendere dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

  • abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
  • abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6 Allegato I)”.

Tale sospensione comporta quindi “l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9” del nuovo articolo 14 (“resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e di versare la relativa contribuzione”).

 

Inoltre a fronte di un accertamento sulla contestuale presenza di più violazioni utili alla adozione del provvedimento di sospensione “il personale ispettivo adotterà sempre un unico provvedimento di sospensione ‘della parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni’ fermo restando che, ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse”.

 

Riguardo alla decorrenza si evidenzia che gli effetti sospensivi “possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità”. E benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) “va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato”.

 

Ricordiamo poi che la circolare si sofferma anche sull’inottemperanza al provvedimento di sospensione e indica che ai sensi del nuovo comma 15 dell’art. 14 “il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

 

Concludiamo rimandando alla lettura integrale della circolare INL che si sofferma anche su vari altri temi:

  • adozione di misure per far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione
  • comunicazione alle autorità
  • ricorso avverso i provvedimenti di sospensione.