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23 Feb

Sulle responsabilità per la mancata formazione specifica

Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione presentate in questi anni dal nostro giornale che affrontano il tema delicato della formazione o, più specificatamente, della mancata formazione. Ricordiamo, ad esempio, la Sentenza n. 39057 del 10 agosto 2017, con riferimento specifico alle responsabilità per omessa formazione.

Ci soffermiamo oggi su una sentenza  che interviene in particolare sulla formazione specifica. Stiamo parlando della Sentenza della Corte di Cassazione n. 57977 del 29 dicembre 2017 relativa ad un ricorso in merito al giudizio su un infortunio con un trapano a colonna e alle responsabilità del direttore di stabilimento per la mancata formazione specific

L’evento infortunistico e le responsabilità

In particolare il fatto oggetto del processo “si è verificato il 12 marzo 2010 in danno di N.B., operaio addetto a manutenzioni elettriche, il quale, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell’operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d’emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi le lesioni di cui in rubrica”. E all’imputato, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento XXX è contestato “di non avere adottato le misure necessarie affinché l’uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento. In primo grado il T.R. era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità é stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini del citato art. 131 -bis cod.pen.”.

Il convincimento della Corte di merito circa la responsabilità del T.R. “si é fondato, nell’essenziale, sul rilievo che il N.B. non aveva ricevuto una specifica formazione circa l’impiego in sicurezza del macchinario che egli stava utilizzando al momento dell’incidente, e che la sua condotta, pur negligente, non aveva avuto portata interruttiva del nesso di causalità tra l’omessa specifica formazione (ascritta al T.R.) e l’evento lesivo”.

I motivi del ricorso alla sentenza

Rimandiamo alla lettura diretta della sentenza in merito al ricorso, “assai ampio e corredato di numerosi allegati”. Ricordiamo tuttavia il primo motivo in cui si indica che la “lagnanza” riguarda l’assunto, “sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale sarebbe stata omessa, da parte del T.R., una specifica formazione e informazione del dipendente sui rischi collegati all’operazione di stringimento del mandrino con le mani: secondo il deducente vi era stata, invece, non solo la generale formazione del N.B. in materia di sicurezza del lavoro, ma altresì una formazione specifica da parte del collega M.; ed inoltre vi erano sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione. Il rischio che il N.B. aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile, secondo il ricorrente, tanto più che per tale movimento il lavoratore dovette eseguire una mossa contorsionistica; ed inoltre il divieto di avvicinare gli arti agli organi in movimento era stato oggetto dei corsi di formazione sulla sicurezza, come dichiarato dal teste O.N.R.”.

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Riguardo al primo motivo, che viene considerato infondato, si indica che nella sua posizione di garante per la sicurezza e direttore dello stabilimento, il T.R. era “tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev’essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178)”. Ed è al riguardo “emerso, invero, che il N.B. aveva bensì ricevuto una formazione a carattere generale sui rischi di infortuni, ma non una formazione specifica in tema di impiego in sicurezza del trapano a colonna (e quindi in riferimento ai rischi specifici di un uso scorretto del macchinario), e ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, é stato dichiarato dal teste O.N.R., sentito su sollecitazione della difesa dalla Corte d’appello”. Quanto poi alle indicazioni “fornite al N.B. dal collega M., che viene indicato come preposto dal ricorrente, la Corte di merito precisa che costui fornì al N.B. le informazioni necessarie su come impiegare il trapano, ma non sui rischi specifici del macchinario. È poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l’obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l’apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento (cfr. Sez. 4, n. 6398 del 18/01/2012, Gortani, n.m.)”.

Inoltre quanto alla prevedibilità della condotta del lavoratore, che il ricorrente ritiene doversi escludere, “essa va di contro ritenuta sussistente ed è comprovata, in primo luogo, proprio dalla presenza dei cartelloni di divieto cui fa riferimento il ricorrente e, in secondo luogo, dalla presenza del dispositivo di protezione di cui era corredato il macchinario: cautele, queste, che si spiegano solo con l’esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino o con altre parti in movimento. Rischio che, perciò, era sicuramente già noto e deve ritenersi altrettanto sicuramente non esorbitante dall’alveo della prevedibilità”.

Riguardo poi al secondo motivo del ricorrente, considerato ugualmente infondato, e al nesso di causalità la Corte indica che il N.B. non aveva ricevuto una formazione sui rischi specifici del macchinario che egli stava impiegando al momento dell’infortunio. E il suo comportamento “non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: il fatto stesso che il rischio nella specie concretizzatosi fosse anche prevedibile (come si é appena osservato in relazione alla presenza di segnaletica e di dispositivi tesi a prevenire tale rischio) concorre ad escludere che il comportamento del N.B. in occasione dell’infortunio potesse qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile. Né tanto meno tale comportamento poteva dirsi ‘eccentrico’, sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dal T.R. nella sua qualità: rischio che imponeva all’imputato, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate”.

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Rimandando alla sentenza per le altre motivazioni sul nesso di causalità e sul tema dell’alta probabilità logica che l’evento non si sarebbe verificato qualora fosse stata tenuta la condotta doverosa (formazione del personale sui rischi specifici), la Corte indica, infine, che al di là del ricorso deve constatarsi che è “decorso il termine di prescrizione del reato stesso”.

In conclusione la Corte di Cassazione “annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione”.

 

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