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08 Mar

Formazione attrezzature: la normativa, la formazione e le scadenze

Uno degli elementi più importanti per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la formazione alla sicurezza. E lo facciamo con riferimento all’abilitazione richiesta dalla normativa per l’uso di alcune attrezzature di lavoro e segnalando una prossima scadenza formativa, il 12 marzo 2018.

L’Accordo sulle attrezzature di lavoro

In attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D. Lgs. 81/2008 – che demandava alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazionedegli operatori – il 22 febbraio 2012 è stato sancito l’Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Un accordo che è entrato in vigore, e questa data sarà importante per le successive scadenze formative, il 12 marzo 2013.

L’Accordo indica innanzitutto che la formazione “essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008”, quindi la formazione generale da 4 ore e specifica da 4/8/12 ore. Inoltre sottolinea che la durata ed i contenuti della formazione riportati nella normativa “sono da considerarsi minimi”.

Le attrezzature e l’uso saltuario

Prima di continuare è necessario ricordare il campo di applicazione, cioè le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta dall’Accordo una specifica abilitazione degli operatori:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili;

b) Gru a Torre;

c) Gru mobile;

d) Gru per autocarro;

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico; carrelli industriali semoventi; carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);

f) Trattori agricoli o forestali;

g) Macchine movimento terra ( escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg; escavatori a fune; pale caricatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg; terne; autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg);

h) Pompa per calcestruzzo.

Ma l’abilitazione all’uso di tutte queste attrezzature è necessaria anche per il loro eventuale uso saltuario?

il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo 22 febbraio 2012. La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.”.

Docenti, percorso formativo e metodologia didattica

L’Accordo del 22 febbraio 2012 prescrive direttamente i requisiti dei docenti: le docenze devono essere effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, “da personale con esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature” su cui si sofferma la presente normativa. Le docenze “possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati”:

Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di “tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature” che necessitano di abilitazione ed è strutturato in “moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di attrezzatura”.

Inoltre per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento l’Accordo precisa che “si concorda nel privilegiare le metodologie ‘attive’, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento”. E, a questo proposito, si indica di favorire, nei limiti specificati dal punto 3.3.2, “metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.

Ai fini dell’abilitazione degli operatori è riconosciuta la formazione in modalità e-learning “esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico”, di cui ai vari allegati relativi ai requisiti minimi dei corsi, e “sempre che ricorrano le condizioni di cui all’allegato II”. Allegato II originale che è stato sostituito dall’Allegato II “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” dell’ Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

L’aggiornamento e la scadenza del 12 marzo 2018

L’Accordo del 2012 indica che l’abilitazione “deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione (…), previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento”. E il corso di aggiornamento “ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti” (gli allegati relativi ai requisiti minimi dei corsi di formazione).

Per conoscere e comprendere alcune scadenze formative è bene poi riportare un’altra modifica, all’Accordo del 2012, operata dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 “al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa”.

Il punto 9.2 dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 è sostituito dal seguente: “gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c)”.

Veniamo alla data del 12 marzo 2018.

Il 12 marzo 2018 scadono dunque i termini previsti per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni per gli operatori già formati alla data del 12 marzo 2013 con corsi di formazione di tipo a) (durata non inferiore a quella prevista, corsi con modulo teorico, pratico e verifica finale dell’apprendimento).

Senza dimenticare che, comunque, per tutti gli operatori il corso di aggiornamento dovrà essere svolto, a partire dal conseguimento dell’abilitazione, ogni cinque anni e dovrà avere sempre una durata minima di 4 ore.

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